Cassazione Penale, Ordinanza n. 19472/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani per il reato di furto in abitazione. L'unico motivo dedotto lamentava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l'illegittima applicazione della recidiva reiterata specifica. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità, perché relativa a una valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione; inoltre ha giudicato il motivo aspecifico, poiché formulato in modo generico e privo di puntuali ragioni di diritto e di dati fattuali a sostegno.
Norme richiamate
Disposizione richiamata come base della responsabilità penale confermata nei gradi di merito; il testo non ne sviluppa ulteriormente il contenuto applicativo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stata invocata dal ricorrente per censurare la motivazione sulla recidiva; la Corte ha ribadito che non consente in cassazione una nuova valutazione discrezionale di merito, se la decisione è sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della recidiva rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo che la motivazione sia arbitraria, manifestamente illogica o totalmente carente.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: non sono ammissibili censure generiche o meramente assertive, prive dell'indicazione delle ragioni giuridiche e dei dati fattuali che le sorreggono.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dal codice di rito, inclusa la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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