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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32019/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00 oltre esborsi, rimborso forfetario, CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore della controricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia origina da una domanda relativa a un fabbricato e a terreni siti in Nocera Inferiore. I ricorrenti avevano promosso un'azione nei confronti della resistente; la Corte d'appello ha qualificato la domanda come azione di rivendicazione e non di mero rilascio. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando ultrapetizione e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte territoriale avrebbe trasformato d'ufficio l'azione proposta. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 232 e 233 c.p.c. ed error in procedendo, sostenendo la nullità della sentenza per extrapetizione e la mancata valorizzazione dell'omessa prestazione del giuramento decisorio deferito alla resistente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità, perché non riproduceva nemmeno sommariamente il contenuto degli atti di citazione di primo e secondo grado e non consentiva di verificare la correttezza della qualificazione dell'azione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per insufficiente specificazione, poiché non riportava la formula del giuramento decisorio e non confrontava adeguatamente la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso la decisorietà delle circostanze oggetto del giuramento.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale norma che vieta ultrapetizione ed extrapetizione; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Invocato come base dei motivi di ricorso, ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle censure per difetto di autosufficienza e specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo applica come requisito di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso; la sua inosservanza comporta inammissibilità.

  • art. 232 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento al giuramento decisorio, ma senza adeguata specificazione del contenuto del giuramento stesso.

  • art. 233 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 232 c.p.c. in tema di giuramento decisorio.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente che ne aveva fatto richiesta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto se previsto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si fonda su atti o documenti del giudizio di merito è inammissibile se non contiene una specifica e autosufficiente indicazione del loro contenuto, della loro localizzazione nei fascicoli di merito e della loro esaminabilità nel giudizio di legittimità.
  • La censura di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere scrutinata se il ricorrente non trascrive o riassume in modo sufficiente gli atti introduttivi e non consente alla Corte di verificare quale fosse esattamente la domanda proposta.
  • Il motivo che investe la mancata ammissione o valutazione del giuramento decisorio deve riportare la formula del giuramento e dimostrare la sua decisorietà rispetto al thema decidendum; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito esclude che i fatti oggetto di giuramento abbiano autonoma valenza decisoria, la mancata ammissione o considerazione del giuramento risulta giustificata e non integra di per sé vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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