Cassazione Civile, Ordinanza n. 00808/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La dipendente, inquadrata in Area III fascia F4, aveva partecipato a un concorso interno per progressione economica alla fascia F5 e aveva ottenuto un punteggio che non le consentiva il collocamento utile. Ha quindi agito per ottenere il riconoscimento di ulteriori 1,5 punti, sostenendo che dovesse essere valutato anche il titolo rappresentato dalla partecipazione a un corso-concorso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nonché il diritto di preferenza per anzianità di servizio. In appello la Corte territoriale le ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo e il conseguente diritto alla fascia superiore per il periodo indicato, mentre ha dichiarato tardiva e comunque non provata la domanda risarcitoria per perdita di chance. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 9, d.P.R. 44/1990 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la norma richiamata riguarda i concorsi esterni e che il bando interno non consentiva di attribuire quel punteggio al corso-concorso della S.S.P.A.; ha inoltre valorizzato una nota interna di segno contrario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo non censurasse realmente una violazione dei canoni ermeneutici, ma si risolvesse nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del bando rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata. Ha quindi affermato che la lettura della clausola del bando, fondata sulla sua genericità e sul comportamento esteriorizzato dell'amministrazione verso i sindacati, era coerente con i criteri di interpretazione degli atti unilaterali. Poiché il ricorso mirava in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.P.R. 44/1990
la disposizione, nel suo tenore letterale, riguarda i concorsi esterni; nel caso deciso, tuttavia, la questione centrale non era l'applicazione diretta della norma, ma l'interpretazione del bando interno di progressione economica.
il canone letterale e il comportamento complessivo delle parti possono essere valorizzati anche nell'interpretazione di un atto unilaterale, tramite il richiamo dell'art. 1324 c.c.
la clausola del bando va letta nel complessivo contesto dell'atto, e non isolatamente.
le norme sull'interpretazione del contratto si applicano, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, come il bando di concorso.
decorso il termine per il controricorso dei controinteressati, la Corte ha proceduto all'esame del merito.
la decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale non partecipata con proposta del relatore.
il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge e dei canoni ermeneutici.
Massime di principio
- L'interpretazione di un bando di concorso o di una procedura selettiva non può fondarsi solo sul tenore letterale di una singola norma esterna, ma deve muovere innanzitutto dal contenuto concreto della lex specialis.
- Nei confronti di un atto unilaterale recettizio, i criteri di interpretazione degli atti negoziali si applicano, in quanto compatibili, anche al bando di concorso; rilevano quindi sia il testo complessivo sia il comportamento esternato dall'amministrazione verso i destinatari.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile quando si risolve nella semplice contrapposizione di una diversa lettura del bando rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare specifiche illogicità o contraddizioni giuridiche della motivazione.
- Il comportamento interno non portato a conoscenza dei destinatari non è idoneo, di regola, a incidere sull'affidamento che si forma sulla base degli atti e delle comunicazioni esteriorizzate dalla pubblica amministrazione.
- L'estensione interpretativa di un titolo valutabile prevista dalla lex specialis non integra di per sé nullità, se resta nell'ambito del significato ragionevolmente desumibile dal bando.
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