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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44610/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento terapeutico (art. 94 d.P.R. n. 309/1990) con efficacia retroattiva a far data dal primo provvedimento di sospensione (12/11/2020). La revoca era stata disposta dopo la terza sospensione per violazioni (guida con patente revocata, uso di veicolo con targa nella 'black list', precedenti sospensioni per interruzione dei contatti con U.E.P.E. e Sert e per aggressione). Il ricorrente censura vizio di motivazione relativamente alla decorrenza ex tunc della revoca, osservando che provvedimenti di sospensione precedenti non avevano portato alla revoca anticipata e che quindi mancavano adeguate spiegazioni per retrodatare gli effetti della revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato con riferimento alla decorrenza retroattiva della revoca. Ha rilevato carenza di motivazione del Tribunale di sorveglianza: l'ordinanza impugnata non ha fornito un'analisi complessiva e specifica dei comportamenti del condannato né argomentato perché la revoca dovesse produrre effetti ex tunc a partire dal primo provvedimento di sospensione. La Corte ha richiamato il principio costituzionale (Corte Cost. n. 343/1987) secondo cui la determinazione degli effetti della revoca richiede una valutazione discrezionale e motivata, tenendo conto della durata delle limitazioni già patite e del comportamento tenuto durante l'intero periodo di affidamento. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla decorrenza della revoca e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    Disciplina l'affidamento terapeutico; nella fattispecie la norma individua la misura alternativa (affidamento) che è stata revocata dal Tribunale di sorveglianza.

  • art. 51 Ord. pen.

    Prevede la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa in caso di violazioni; il Tribunale aveva disposto sospensioni ex art. 51 che sono state ritenute rilevanti nella decisione di revoca.

  • art. 47, comma 10, Ord. pen.

    Richiamato in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale: la normativa, nella parte che non stabiliva gli effetti della revoca, è stata oggetto di interpretazione costituzionale che impone al giudice di motivare la determinazione della residua pena da espiare.

  • Corte Cost. sent. n. 343 del 29/10/1987

    Principio secondo cui, in caso di revoca dell'affidamento, il Tribunale di sorveglianza deve valutare discrezionalmente e motivatamente la durata della residua pena tenendo conto sia del periodo di osservanza delle prescrizioni sia della gravità del comportamento che ha determinato la revoca; la revoca non deve automaticamente avere efficacia retroattiva senza adeguata motivazione.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova con efficacia retroattiva richiede una motivazione chiara e specifica che illustri perché il comportamento del beneficiario sia stato incompatibile sin dall'inizio o da una data anteriore: non basta il richiamo a sospensioni precedenti se quei provvedimenti avevano poi consentito la prosecuzione della misura.
  • Il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la revoca, deve svolgere una valutazione complessiva e discrezionale della condotta del condannato, bilanciando la durata delle limitazioni già subite e la effettiva rilevanza sanzionatoria delle violazioni, ai fini della determinazione della pena residua.
  • Se in passato il Tribunale ha riammesso il condannato all'affidamento dopo sospensioni, una successiva revoca con decorrenza retroattiva necessita di argomentazioni circostanziate che giustifichino la scelta di non tener conto del periodo in cui la misura era stata formalmente in corso.
  • In impugnazioni analoghe, il ricorrente ha buone chances di ottenere annullamento della decorrenza ex tunc se dimostra l'esistenza di provvedimenti precedenti che avevano autorizzato la prosecuzione dell'affidamento senza che fosse motivata la necessità di retrodatare la revoca.
  • Sulla nuova valutazione in sede di rinvio il Tribunale dovrà esplicitare la durata della residua pena da espiare e motivare puntualmente la decorrenza degli effetti della revoca, conformemente ai principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

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