Cassazione Civile, Ordinanza n. 29152/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva accolto la richiesta della Questura di prorogare il trattenimento della persona straniera presso il centro di permanenza per i rimpatri, ritenendo però inammissibile o preclusa la contestazione, formulata in udienza, della legittimità del precedente decreto di espulsione e del correlato ordine di allontanamento che costituivano il presupposto della misura. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo la violazione dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che il sindacato del giudice sulla convalida o proroga del trattenimento non è limitato al solo provvedimento restrittivo, ma si estende alla verifica della legalità del procedimento di espulsione presupposto. Ha quindi censurato la decisione per avere erroneamente negato la possibilità di riesame della misura e per avere applicato, in sostanza, un effetto di giudicato o ne bis in idem non compatibile con la natura cautelare del trattenimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il trattenimento dello straniero ha natura cautelare, è funzionale all'esecuzione dell'espulsione e non è suscettibile di giudicato; perciò il giudice può sempre verificare la sussistenza originaria o sopravvenuta dei presupposti della misura e la legalità della procedura di espulsione che ne costituisce il fondamento. Ha richiamato la possibilità di chiedere in ogni tempo la modifica o revoca del decreto camerale ex artt. 737 e 742 c.p.c. e la coerenza con l'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE. In conclusione, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Giudice di pace di Torino per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998
viene richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere che il controllo giudiziale sulla misura del trattenimento comprende la verifica dei presupposti dell'espulsione; la Corte ne valorizza il collegamento con la disciplina del trattenimento
art. 15, parr. 2 e 3, direttiva 2008/115/CE
richiamato dalla parte ricorrente a fondamento del controllo sulla legalità del trattenimento e della sua proroga
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
"quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento ... il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata"
la Corte lo considera disposizione direttamente applicabile e coerente con la revoca o modifica del trattenimento quando manchino o vengano meno i presupposti dell'allontanamento
art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998
è richiamato per spiegare che la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti di convalida e proroga discende dalla loro natura di provvedimenti sulla libertà personale, non dal loro carattere decisorio
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato come base costituzionale della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale
indicato quale rito camerale nel cui ambito può essere proposta domanda di riesame del trattenimento
richiamato per affermare che i decreti pronunciati in camera di consiglio possono essere modificati o revocati in ogni tempo
citato solo per dare conto della costituzione tardiva dei resistenti nel giudizio di cassazione
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero finalizzato all'esecuzione dell'espulsione ha natura cautelare e non è coperto da giudicato: la sua legittimità può essere riesaminata anche in un momento successivo alla convalida o alla proroga.
- Il giudice investito della convalida o della proroga del trattenimento può e deve verificare non solo la regolarità formale del provvedimento restrittivo, ma anche la permanenza o l'originaria esistenza dei presupposti della procedura di espulsione che ne costituisce il fondamento.
- La mancata impugnazione del precedente provvedimento di convalida, o il rigetto di una precedente istanza, non preclude una nuova domanda di riesame del trattenimento quando si deduca l'assenza o il venir meno dei relativi presupposti.
- I provvedimenti camerali sulla libertà personale sono soggetti a modifica o revoca in ogni tempo secondo la disciplina degli artt. 737 e 742 c.p.c., in coerenza con la disciplina sovranazionale sul trattenimento degli stranieri.
- La ricorribilità per cassazione dei decreti di convalida e proroga del trattenimento si fonda sulla loro qualificazione come provvedimenti incidenti sulla libertà personale ex art. 111, comma 7, Cost.
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