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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11846/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per furto semplice. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Livorno per furto ex art. 624 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il pregiudizio fosse modesto. Il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta immune da vizi; ha inoltre rilevato che la sottrazione di un telefono cellulare e di 90 euro non consentiva di qualificare il danno come lievissimo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non essendo stato devoluto con specificità al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    individua il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia il furto.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio sia lievissimo, valutando non solo il valore del bene sottratto ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    nel ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 616 c.p.p.

    è applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza critica argomentata specifica, le censure già sollevate in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio complessivamente lievissimo, da valutarsi non in astratto ma tenendo conto sia del valore economico del bene sottratto sia di ogni ulteriore conseguenza dannosa per la persona offesa.
  • Non sono deducibili per la prima volta in cassazione questioni che non siano state devolute con specificità al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili in precedenza.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e logicamente immune da vizi sul punto oggetto di censura.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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