Cassazione Penale, Ordinanza n. 22369/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto concernesse la misura della pena e non rientrasse tra quelli consentiti avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Genova, resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., relativa a un fatto di detenzione di stupefacente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, commesso a Genova il 29 settembre 2025. Il ricorso ha dedotto un motivo attinente alla misura della pena. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il motivo proposto, riguardando la quantificazione sanzionatoria, è estraneo a tali limiti e quindi inammissibile.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è limitato a motivi tassativi; sono inammissibili ricorsi fondati su censure diverse, inclusi i vizi inerenti alla sola misura della pena se non dedotti come illegalità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
delitto di cui all' art. 73 comma 4 P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Il titolo di reato oggetto della sentenza di patteggiamento è un illecito in materia di stupefacenti.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come parte della disciplina del patteggiamento, senza specifiche statuizioni autonome.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge.
- Le censure che investono la sola quantificazione della pena, se non prospettate come illegalità della sanzione, sono estranee al perimetro del ricorso consentito contro il patteggiamento e determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non è consentita una revisione generalizzata del trattamento sanzionatorio, ma soltanto il controllo sui profili di volontà, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22300/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22301/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22302/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22303/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22304/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22305/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →