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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09271/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia trae origine da un pignoramento presso terzi promosso dall’agente della riscossione, in forza di cartelle di pagamento relative a crediti tributari, avente ad oggetto il quinto dei crediti retributivi del debitore presso la Direzione Provinciale del Tesoro. Il debitore aveva proposto opposizione deducendo vizi di notificazione delle cartelle e dell’atto di pignoramento; l’opposizione era stata accolta in primo grado, cassata con rinvio dalla Corte di cassazione e nuovamente accolta dal tribunale quale giudice del rinvio. Avverso tale ultima decisione l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura: la procura, rilasciata su foglio separato, risultava autenticata dal difensore in data e luogo diversi da quelli del ricorso, sicché l’avvocato aveva autenticato una procura separata e non una procura apposta in calce o a margine dell’atto introduttivo, oltre i limiti del potere certificativo riconosciutogli dall’art. 83 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto invalida la procura speciale perché autenticata su atto separato, redatto e sottoscritto in momento e luogo diversi rispetto al ricorso, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 83, comma 3, c.p.c. La declaratoria di inammissibilità ha reso superfluo l’esame dei motivi di ricorso e la verifica del contraddittorio. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell’intimato; è stato però disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore è consentita solo quando la procura è apposta in calce o a margine dell’atto indicato dalla norma; l’avvocato non dispone di un potere generale di autenticazione su procure separate redatte in tempo e luogo diversi dal ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato solo per il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se la certificazione dell’autografia della sottoscrizione avviene nei limiti dei poteri attribuiti al difensore dall’art. 83 c.p.c., ossia per procura apposta in calce o a margine dell’atto cui accede.
  • Quando la procura risulta su foglio separato e presenta autonomia materiale, temporale e spaziale rispetto al ricorso, l’autenticazione del difensore esula dal potere certificativo conferito dalla legge e determina l’inammissibilità del ricorso.
  • L’inammissibilità per difetto della valida procura è rilevabile preliminarmente e rende superfluo l’esame dei motivi di impugnazione.
  • La mancata costituzione dell’intimato esonera dalla liquidazione delle spese, ma non impedisce la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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