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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18020/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente gestore strada)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione per violazione dell'art. 22, comma 11, del Codice della strada, elevato nei confronti di un privato per avere aperto un nuovo accesso sulla strada senza autorizzazione dell'ente proprietario. Al destinatario venivano applicate una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. Il privato pagava la sanzione pecuniaria in misura ridotta, ma proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che la violazione non gli era stata contestata immediatamente e che il verbale non indicava i motivi della mancata contestazione immediata; dall'altro, che l'opera poteva essere regolarizzata con autorizzazione successiva, con conseguente inapplicabilità della sanzione accessoria. Il Giudice di pace dichiarava inammissibile l'opposizione per l'avvenuto pagamento. Il Tribunale, in appello, riformava la decisione e annullava il verbale, ritenendo che l'atto non motivasse sulla mancata applicazione dell'art. 200, comma 1, CdS, cioè sulle ragioni che avevano impedito la contestazione immediata. La società ricorreva per cassazione con nove motivi, censurando: la pretesa motivazione apparente della sentenza d'appello; l'ordine di trattazione delle questioni; il valore della causa e l'appellabilità della decisione del Giudice di pace; la nullità/improcedibilità dell'appello per vizi di notificazione; la specificità dei motivi di appello; e, soprattutto, l'erroneità della statuizione di merito sull'obbligo di indicare nel verbale i motivi della mancata contestazione immediata e sulla rilevanza del pagamento in misura ridotta rispetto all'opposizione.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente ai primi due motivi. Ha affermato che il pagamento in misura ridotta consolida la sanzione pecuniaria e comporta rinuncia all'opposizione contro quella parte della pretesa, ma non preclude l'opposizione avverso le sanzioni accessorie. Perciò il Tribunale avrebbe dovuto distinguere tra sanzione pecuniaria e sanzione accessoria, non potendo annullare integralmente il verbale sulla base della contestazione relativa alla mancata immediata contestazione. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi: motivazione della sentenza ritenuta non apparente; irrilevanza dell'ordine di trattazione delle questioni; infondatezza delle censure su competenza/appellabilità e sulla specificità dell'appello; inammissibilità del motivo che non colpiva la ratio decidendi sul difetto di indicazione, nel verbale, dei motivi ostativi alla contestazione immediata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, Codice della strada

    chiunque apre nuovi accessi senza autorizzazione dell'ente proprietario della strada è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria e a una sanzione accessoria di obbligo di ripristino; la sanzione accessoria non si applica se le opere possono regolarizzarsi con autorizzazione successiva; il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria

    la disciplina distingue tra sanzione pecuniaria e sanzione accessoria; la possibilità di regolarizzazione successiva incide solo sull'accessoria, non elimina il debito pecuniario

  • art. 200, comma 1, Codice della strada

    la contestazione immediata è regola generale; il verbale deve indicare i motivi che ne hanno impedito l'effettuazione, quando si invochi la deroga

  • art. 202 Codice della strada

    pagamento in misura ridotta

    il pagamento in misura ridotta comporta rinuncia all'opposizione quanto alla sanzione pecuniaria, ma non preclude l'impugnazione delle sanzioni accessorie

  • artt. 202 e ss., 204-bis e ss. Codice della strada

    disciplinano il sistema dell'opposizione alle sanzioni amministrative stradali e i suoi effetti sul piano della rinuncia o conservazione delle difese

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per escludere il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello era percepibile e coerente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il controllo sulla sufficienza della motivazione

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla motivazione e sull'ordine decisionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del controllo sulla motivazione della decisione

  • artt. 187, 276, comma 2, e 279 c.p.c.

    richiamati per la censura sull'ordine di trattazione delle questioni

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    applicato per ritenere sanati i dedotti vizi di notificazione dell'appello per raggiungimento dello scopo

  • artt. 342 e 343 c.p.c.

    richiamati per escludere la nullità/inammissibilità dell'appello per asserita difetto di specificità

  • artt. 13 e 14 L. 689/1981

    richiamati nel motivo relativo alla necessità di indicare i motivi della mancata contestazione immediata

  • L. 241/1990

    richiamata nel motivo relativo alla motivazione del verbale

  • L. 142/1990

    richiamata nel motivo relativo alla motivazione del verbale

  • leggi regionali 12/02, 9/05, 4/06, 4/15

    richiamate nel motivo sul difetto di motivazione del verbale

Massime di principio

  • Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa consolida la pretesa pecuniaria e vale come rinuncia all'opposizione limitatamente a quella componente, ma non estende automaticamente la rinuncia alle sanzioni accessorie eventualmente irrogate.
  • Quando il verbale di violazione richiama una deroga alla contestazione immediata, deve risultare la ragione concreta che ha impedito la contestazione sul posto; tuttavia, la censura deve colpire la reale ratio decidendi e non può essere superata mediante una mera riproposizione in giudizio delle giustificazioni omesse nel verbale.
  • La motivazione della sentenza è apparente solo se manca un effettivo percorso argomentativo; una motivazione sintetica è sufficiente quando rende comunque percepibile la ragione della decisione.
  • I vizi della notificazione dell'atto di appello restano irrilevanti se risultano sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
  • L'appello è specifico quando indica in modo comprensibile e circostanziato le rationes di fatto e di diritto della decisione impugnata che si intendono contestare; non è richiesta una formulazione sacramentale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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