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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7206 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 87/34/08, depositata il 16 ottobre 2008, che aveva confermato l’accertamento Irpef per il 2001. L’Ufficio aveva ricondotto a capacità contributiva l’acquisto, registrato a Milano nel 2004, di due immobili per complessivi 316.829,09 euro, distribuendone presuntivamente il valore tra l’anno dell’acquisto e i cinque precedenti ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973; la contribuente non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni controllati né risposto alle richieste di chiarimenti. Con il primo motivo ha sostenuto che i proventi dell’attività di prostituzione non fossero tassabili, qualificandoli come risarcimento del danno, e ha contestato l’impossibilità di provare il reddito effettivo, la legittimità delle sanzioni per omessa dichiarazione e la compatibilità costituzionale del metodo presuntivo. Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa motivazione sulla mancata classificazione del reddito in una categoria fiscale e sul criterio di calcolo dell’imponibile, contestando anche la ricostruzione presuntiva.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le contestazioni sulla tassabilità dei proventi, sull’accertamento presuntivo o sulle sanzioni. Entrambi i motivi erano privi dei requisiti formali richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile in ragione della data di deposito della sentenza impugnata: mancava il quesito di diritto per la censura di violazione di legge e, per quella motivazionale, il momento di sintesi che individuasse il fatto controverso e le ragioni dell’insufficienza della motivazione. La sentenza della CTR resta quindi ferma. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    In ossequio a tale disciplina ciascuna censura deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, con riferimento alla deduzione di violazione di legge; ovvero, con riferimento alla omessa motivazione, contenere un "momento di sintesi", omologo al quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, contraddittoria o insufficiente, nonchè le ragioni per le quali la motivazione debba considerarsi inidonea a giustificare la decisione di appello.

    Nel regime processuale applicabile, il motivo di ricorso per cassazione doveva concludersi con un quesito di diritto se denunciava violazione di legge; se denunciava un vizio di motivazione, doveva includere un momento di sintesi che precisasse il fatto controverso e spiegasse perché la motivazione fosse inadeguata. La mancanza di tali elementi comporta l’inammissibilità.

  • Art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973

    La norma è menzionata come base del criterio presuntivo impiegato dall’Ufficio per ripartire il valore dell’incremento patrimoniale nell’anno dell’acquisto e nei cinque anni precedenti. La Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile, non ne ha però esaminato né confermato nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e di formulazione previsti dalla disciplina processuale applicabile al caso; la loro omissione può impedire l’esame delle questioni sostanziali, anche se rilevanti.
  • Quando si denuncia una violazione di legge, occorre formulare il quesito richiesto dalla disciplina applicabile; quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare chiaramente il fatto controverso e spiegare in che modo la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente.
  • Una decisione di inammissibilità non equivale a una pronuncia di merito sulle questioni fiscali dedotte: in questo caso restano ferme le decisioni di merito precedenti, ma la Cassazione non ha stabilito se i proventi contestati fossero tassabili né se il metodo presuntivo fosse corretto.

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