Cassazione Penale, Sentenza n. 34957/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la riqualificazione operata dalla Corte d'appello di Bari: le condotte originariamente giudicate come concorso in furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale erano state riclassificate in rapina impropria aggravata. La difesa deduceva violazione del divieto di reformatio in peius e incompetenza del giudice di primo grado (il primo grado era stato celebrato con giudizio abbreviato davanti al tribunale monocratico, mentre per la rapina aggravata avrebbe dovuto intervenire il giudice collegiale). In secondo luogo la difesa contestava il rigetto della richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo decisivo: pur essendo ammissibile che il giudice d'appello dia al fatto una qualificazione più grave (art. 597 c.p.p.), ciò non può superare la competenza del giudice di primo grado. Poiché la riqualificazione in rapina aggravata imponeva la competenza del tribunale in composizione collegiale e il processo di primo grado era stato celebrato con rito abbreviato davanti al giudice monocratico, la Corte d'appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e disporre la regressione del procedimento (o la trasmissione per la celebrazione dell'udienza preliminare quando prevista), anziché decidere nel merito. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al Procuratore presso il Tribunale di Bari per la riformulazione del capo d'imputazione (indicare la rapina aggravata dal numero delle persone riunite e verificare l'eventuale aggravante connessa alla qualifica di pubblici ufficiali delle persone offese). Il secondo motivo (sostituzione della pena ex art. 20-bis) è stato assorbito.
Norme richiamate
Consente al giudice di appello di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa e anche più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado; la Corte ha richiamato questo principio ma ha disposto l'annullamento quando la nuova qualificazione modifica la competenza (es.: passaggio da giudice monocratico a collegiale).
Richiamato nel contesto del divieto di reformatio in peius; la Corte precisa che la riqualificazione è compatibile col divieto se la nuova definizione era nota o prevedibile e non determina un concreto pregiudizio della difesa.
Norma collegata alla necessità dell'udienza preliminare per talune fattispecie: se la nuova qualificazione rientra tra i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si è svolta, il giudice d'appello deve annullare e disporre la regressione per consentire il recupero della fase procedimentale.
Riferito come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla competenza e alla requalificazione decisivo ai sensi di tale disposizione.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati a supporto del principio che la riqualificazione non viola i diritti della difesa se la nuova definizione del reato era nota o prevedibile e non introduce novità tali da impedire l'adeguato esercizio della difesa.
Norma richiamata dalla difesa per la richiesta di pena sostitutiva (detenzione domiciliare); la Corte non è entrata nel merito del motivo perché assorbito, ma ha ricordato la distinzione tra misura alternativa in esecuzione e pena sostitutiva alla base della richiesta.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può riqualificare il fatto in senso più grave, ma non può farlo in modo da eludere i limiti di competenza: se la nuova qualificazione comporta la competenza di un giudice diverso dal giudice che ha celebrato il primo grado (ad es. collegiale vs monocratico), il giudice d'appello deve annullare la sentenza di primo grado e disporre la regressione o la trasmissione degli atti per le fasi procedurali mancanti.
- La riqualificazione non costituisce automaticamente reformatio in peius incompatibile con i diritti della difesa: è lecita se la nuova qualificazione era nota o prevedibile dall'imputato e non introduce nuove situazioni di fatto tali da pregiudicare l'esercizio della difesa.
- Quando l'aggravante "più persone riunite" è desumibile dalla materialità dei comportamenti descritti nel capo d'imputazione (contestazione in fatto), essa può essere contestata anche in appello senza ledere il diritto di difesa, purché gli elementi materiali che la giustificano siano sufficientemente determinati.
- Se la riqualificazione in appello determina l'attivazione di fasi procedurali non svolte (es.: udienza preliminare per reati indicati dall'art. 33-bis c.p.p.), il corretto rimedio è l'annullamento e la regressione, non la decisione nel merito da parte dell'appello.
- Le questioni relative alla sostituzione della pena con misure alternative (art. 20-bis c.p.) richiedono un'analisi distinta: la misura alternativa alla pena ha presupposti diversi dall'istituto dell'esecuzione e la Corte di merito deve motivare adeguatamente il diniego basandosi sui parametri di legge.
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