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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28614/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La questione nasce da un'istanza proposta in sede esecutiva per ottenere, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., l'imputazione a presofferto del periodo dal 4 al 24 maggio 2024 durante il quale il condannato, prima della sentenza irrevocabile di condanna, era stato sottoposto a misure cautelari non custodiali: obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, obbligo di dimora e ulteriore prescrizione di permanere in abitazione nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), ex art. 283, comma 4, c.p.p. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che tali misure, per come concretamente applicate, non fossero assimilabili agli arresti domiciliari e dunque non computabili. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge in relazione all'art. 657, commi 1 e 3, c.p.p., sostenendo che, ai fini del computo, rilevi l'incidenza sostanziale sulla libertà personale e non la qualificazione formale della misura, specie se valutata nel cumulo delle prescrizioni coercitive; 2) vizio di motivazione, perché il giudice avrebbe svalutato in modo apparente la prescrizione di permanenza domiciliare notturna, richiamando un criterio sociologico (il fatto che di notte normalmente si resta in casa) e trascurando l'effetto complessivo e afflittivo delle misure cumulate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'obbligo di dimora non è di regola computabile ex art. 657 c.p.p. ai fini della detrazione della pena, salvo che sia stato accompagnato da obblighi arbitrariamente imposti tali da modificarne struttura e funzione, rendendolo di fatto assimilabile agli arresti domiciliari. Nel caso concreto ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione: la fascia oraria notturna di permanenza in casa è stata considerata contenuta entro una soglia fisiologica, non eccedente le ordinarie esigenze di vita e riposo, e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non può trasformarsi, neppure cumulato con le altre prescrizioni, in una surrettizia misura custodiale, poiché non comporta un divieto di allontanamento dalla propria abitazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    il periodo di sottoposizione a misura cautelare non custodiale non è normalmente detraibile dalla pena da espiare, salvo che la misura sia stata resa, in concreto, assimilabile agli arresti domiciliari da obblighi arbitrariamente aggiunti e significativamente afflittivi

  • art. 283, comma 4, c.p.p.

    consente di imporre la permanenza domiciliare per alcune ore del giorno; tale prescrizione assume rilievo ai fini del computo solo se, per durata e contenuto, eccede le esigenze cautelari e le ordinarie occupazioni domestiche

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma invocata per denunciare violazione di legge sulla computabilità del presofferto

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma invocata per censurare la motivazione ritenuta carente e manifestamente illogica

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto

Massime di principio

  • Ai fini del computo della detenzione sofferta ex art. 657 c.p.p., l'obbligo di dimora non è, di regola, equiparabile a una misura custodiale e non dà diritto alla detrazione della pena.
  • La detraibilità del periodo trascorso in misura non custodiale può essere riconosciuta solo quando le prescrizioni concretamente imposte abbiano alterato in modo arbitrario la struttura della misura, rendendola sostanzialmente assimilabile agli arresti domiciliari.
  • La verifica sulla assimilabilità a misura custodiale deve essere compiuta in concreto, ma entro parametri oggettivi: durata della permanenza domiciliare, collocazione oraria, incidenza sulle ordinarie esigenze di vita e finalità cautelari perseguita.
  • L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, anche se quotidiano e cumulato con ulteriori prescrizioni, non integra di per sé un divieto di allontanamento dall'abitazione e non può essere considerato un surrogato degli arresti domiciliari.
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione è immune da vizi logici quando valorizza che una fascia notturna limitata coincide ordinariamente con il riposo e non determina una restrizione della libertà personale eccedente la fisiologica soglia cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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