Cassazione Penale, Sentenza n. 25299/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 4 D.lgs. n.74/2000 (evasione fiscale): il ricorrente, titolare della ditta individuale "D&V di Dolce Giovanni", era stato ritenuto colpevole di aver indicato in dichiarazione elementi attivi inferiori al reale, evadendo imposte per oltre Euro 150.000 e sottraendo elementi attivi per oltre il 10% del totale. I motivi di impugnazione includevano: (1) vizio di diritto procedurale per errata applicazione dell'art. 23-bis del D.L. n.137/2020 (disciplina emergenziale sulle udienze in camera di consiglio) e della sua deroga di cui al comma 8; (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova circa il dolo specifico di evasione, contestando la valutazione probatoria basata sulle sole discrepanze contabili; (3) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio, con contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione: (i) il primo motivo è infondato perché la deroga transitoria dell'art. 23-bis comma 8 D.L. 137/2020 si applica solo alle udienze fissate e da celebrarsi nell'intervallo 9-24 novembre 2020; l'emissione del decreto di citazione il 16 novembre 2020 non basta a far ricadere nel regime ordinario un'udienza poi fissata per il 19 febbraio 2021 e celebrata il 9 aprile 2021; inoltre il ricorrente non ha esercitato la facoltà di chiedere la trattazione orale dopo aver ricevuto l'avviso e quindi non può lamentare nullità immediatamente. (ii) Il secondo e terzo motivo attengono al merito e quindi sono non deducibili in cassazione: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato che il dolo specifico emerge dalla notevole discrepanza tra importi dichiarati e fatturato reale; il diniego delle attenuanti generiche si fonda su gravi precedenti penali e sulla pericolosità sociale, motivazione ritenuta idonea. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul reato di dichiarazione fraudolenta e evasione fiscale: la Corte di merito ha ritenuto provato il dolo specifico dal comportamento concreto e dalla consistente discrepanza tra importi dichiarati e fatturato.
D.L. n.137/2020, conv. L. n.176/2020, art. 23-bis (commi 1, 3, 8)
Il comma 8 è norma transitoria che consente il mantenimento del rito ordinario (partecipazione obbligatoria senza richiesta espressa) solo per le udienze fissate e da celebrarsi nell'arco temporale 9-24 novembre 2020; non si applica quando l'udienza è stata fissata per data successiva.
Codice di procedura penale artt. 523, 178, 179
Riferimenti alle regole di notificazione e partecipazione nel giudizio di appello; la Corte ha ritenuto regolare l'avviso e rilevato che la difesa non ha esercitato le facoltà previste dalla disciplina emergenziale.
Codice penale artt. 62-bis, 133
Norme sulle circostanze attenuanti e sul procedimento di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei gravi precedenti penali e della pericolosità sociale, decisione rimessa al giudice di merito.
Codice di procedura penale art. 616
Previsione sulle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione: onere delle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata: Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in ordine al principio secondo cui l'inammissibilità non sempre presuppone colpa grave; nonostante ciò la Corte ha comunque disposto le sanzioni economiche previste.
Massime di principio
- Le disposizioni emergenziali sull'appello introdotte dal D.L. n.137/2020 (art. 23-bis) devono essere interpretate restrittivamente: la deroga transitoria (comma 8) si applica soltanto alle udienze effettivamente fissate e da celebrare nel periodo transitorio indicato (9-24 novembre 2020); la mera emissione del decreto di citazione in quel periodo non estende la deroga ad udienze fissate successivamente.
- Quando il giudice territoriale dà avviso della trattazione in camera di consiglio non partecipata, la parte che intende partecipare deve esercitare espressamente la facoltà di chiedere la trattazione orale nei termini previsti; la mancata istanza può precludere remote eccezioni proceduralmente fondate in cassazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito probatorio: le critiche esclusivamente relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti sono, di regola, inammissibili se non si evidenziano vizi di diritto o di motivazione logico-giuridica.
- La prova del dolo specifico in reati tributari può essere desunta, in sede di merito, da indici significativi come la consistente discrepanza tra quanto fatturato e quanto dichiarato; contestare tale valutazione in cassazione richiede la dimostrazione di vizi di diritto nella motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato su precedenti penali gravi e sulla pericolosità sociale: il giudice d'appello non è obbligato a ripetere dettagliatamente la motivazione già fornita dal primo giudice quando i medesimi elementi siano stati riproposti senza novità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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