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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35656/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 12 novembre 2025 della Corte d’appello di Cagliari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari per diffamazione aggravata ai danni dell’amministratore unico e legale rappresentante della società regionale che gestiva il servizio idrico integrato. L’addebito riguardava quattro post pubblicati sulla pagina Facebook dell’imputato il 3, 15, 19 e 28 maggio 2018, nei quali la persona offesa era accusata, tra l’altro, di avere tenuto comportamenti intimidatori verso i sindaci sardi ed era definita «codardo», «ignavo», «coniglio», «venditore di fumo» e «troglodita del diritto, dell’economia e della finanza». Il contesto era il dibattito sui conguagli regolatori richiesti agli utenti per il periodo 2005-2011, per un importo complessivo di svariati milioni di euro, e sull’iniziativa pubblica e giudiziaria promossa a tutela degli utenti. Con i primi tre motivi il ricorrente ha invocato il diritto di critica politica e contestato sia la valutazione atomistica delle espressioni sia la qualificazione delle affermazioni sulle «minacce ai sindaci» e degli epiteti come attribuzioni di fatti determinati, anziché giudizi di valore. Con il quarto motivo ha dedotto l’erronea esclusione della provocazione, richiamando le precedenti dichiarazioni pubbliche della persona offesa, che lo avrebbe definito «irresponsabile» e «padre dei conguagli regolatori». Con il quinto e il sesto motivo ha lamentato l’omessa valutazione del contesto comunicativo e del bilanciamento tra reputazione e libertà di espressione, nonché la contraddittorietà della motivazione rispetto al riconoscimento dell’interesse pubblico e di un nucleo fattuale veritiero. Con il settimo motivo ha contestato la conferma della provvisionale di 15.000 euro alla parte civile, per asserita carenza di motivazione su danno, pregiudizio e criteri di quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Ha ritenuto operante la scriminante del diritto di critica: il nucleo di verità delle notizie e l’interesse pubblico erano stati riconosciuti dai giudici di merito; gli epiteti, pur aspri e denigratori, erano riferiti a specifiche condotte della persona offesa e funzionali alla manifestazione del dissenso nel contesto di un dibattito pubblico conflittuale, senza eccedere i limiti della continenza. L’espressione «minacce ai sindaci», letta nel contesto, era una valutazione critica della comunicazione societaria e non l’attribuzione di una specifica condotta penalmente rilevante. La causa di giustificazione ha determinato l’annullamento, senza necessità di una separata decisione sui motivi relativi alla provocazione e alla provvisionale.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie dell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità.

    La critica è scriminata se muove da fatti veri, o ritenuti veri in modo fermo e incolpevole, e le modalità espressive sono funzionali all’opinione o alla protesta nel contesto concreto.

  • art. 595 c.p.

    Tutte le espressioni in esame, in definitiva, pur presentando un evidente contenuto denigratorio, risultano tuttavia scriminate dall'esercizio del diritto di critica, in quanto muovono da un nucleo di verità di notizie di interesse per la collettività e non trasmodano in forme espressive eccedenti i limiti della continenza.

    La portata offensiva delle espressioni non basta a escludere la scriminante: la diffamazione non è punibile quando le espressioni, valutate nel contesto, costituiscono critica pertinente fondata su un nucleo veritiero e non eccedono la continenza.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    Come è stato ben chiarito da Sez. 5 n. 7694 del 10/02/2026, Ianiri, Rv. 289324, tale principio non tende a derogare, per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa che escluda il reato applicando l’art. 129 c.p.p., senza trasformarsi in giudice del fatto e restando entro i limiti della propria cognizione.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Il giudice di legittimità non diventa “giudice del fatto”, né potrebbe esserlo, ma semplicemente opera una verifica sui fatti come accertati dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte, per stabilire se, ad esempio, risulti l’insussistenza del fatto, per mancanza dell’elemento materiale, oppure emerga (dalla stessa ricostruzione della vicenda riportata in sentenza) una causa di giustificazione, rispettando pur sempre i limiti di cognizione delineati dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Nel giudizio di legittimità la verifica della sussistenza di una causa di giustificazione può fondarsi sui fatti già accertati e ricostruiti nella sentenza, senza un nuovo accertamento di merito.

  • art. 21 Cost.

    La norma è indicata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non ne enuncia una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 10 CEDU

    La norma è indicata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non ne enuncia una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • La valenza offensiva di un’espressione deve essere apprezzata nel contesto ambientale, relazionale e comunicativo in cui è stata pronunciata; non è giustificata una tutela dell’onore che reprima la mera contestazione dell’operato altrui.
  • Il diritto di critica può scriminare espressioni aspre, polemiche, figurate o denigratorie quando siano pertinenti al tema, funzionali alla manifestazione dell’opinione o della protesta e non eccedano la continenza rispetto agli interessi e ai valori ritenuti compromessi.
  • Nel diritto di critica, diversamente dal diritto di cronaca, la verità assume rilievo attenuato, poiché il giudizio valutativo ha per sua natura carattere soggettivo e congetturale; resta necessario un fatto vero o ritenuto vero in modo fermo e incolpevole quale base della critica.
  • Un’espressione che, isolatamente, potrebbe apparire come attribuzione di un fatto determinato può costituire, se letta nel contesto complessivo, una valutazione critica e non l’imputazione di una specifica condotta penalmente rilevante.
  • La Corte di cassazione può rilevare l’operatività di una causa di giustificazione sulla base dei fatti come accertati dai giudici di merito, senza compiere un nuovo giudizio di fatto e nel rispetto dei limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

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