Cassazione Civile, Ordinanza n. 34062/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché proposta tardivamente, l’opposizione del pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il pubblico ministero ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva che il provvedimento di liquidazione non gli era mai stato notificato o comunicato, sostenendo quindi l’erroneità della declaratoria di tardività e lamentando anche la mancanza di prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo contestava che il giudice di merito non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi era mai stata comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, già sufficiente a determinare l’inammissibilità. Ha poi ritenuto comunque inammissibili anche nel merito le censure, osservando che la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, da cui aveva tratto la conoscibilità del provvedimento, e aveva accertato che l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.
È richiamato nel combinato disposto con l’art. 702-bis c.p.c. quale riferimento per le modalità di comunicazione del provvedimento.
È richiamato come norma che, insieme all’art. 136 c.p.c., delimita il modello di comunicazione del provvedimento, ma la Corte ammette forme equipollenti purché vi sia effettiva conoscenza.
Il termine lungo di impugnazione è ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio e, nel caso concreto, ha comunque reso tardiva l’opposizione proposta oltre due anni dopo la conoscibilità del decreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dal codice di rito.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione del compenso può essere validamente effettuata anche mediante modalità equipollenti a quelle formali, purché risulti garantita l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Ai fini della decorrenza del termine per opporsi o impugnare, rileva la conoscibilità effettiva del provvedimento; non sono decisive le sole difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario, se non incidono sulla prova di una mancata conoscenza non imputabile.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non risultino comunicati o notificati.
- Nel giudizio di legittimità promosso dal pubblico ministero quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale non si applica la condanna alle spese, anche in caso di soccombenza; resta invece possibile il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34015/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34016/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34017/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34018/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34019/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34024/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →