Cassazione Civile, Ordinanza n. 10612/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva stipulato, insieme ad altra società, una convenzione di lottizzazione con un Comune per l'esecuzione di opere di urbanizzazione. A garanzia dell'esatto adempimento, una compagnia assicuratrice aveva rilasciato una polizza a favore della società obbligata. Il Comune aveva escusso la polizza per l'intero importo assumendo l'inadempimento delle obbligazioni urbanistiche. Successivamente, una delle società coinvolte aveva agito per ottenere l'accertamento dell'inesistenza, in capo alla compagnia, di un diritto di rivalsa/regresso nei propri confronti. In appello la compagnia aveva sostenuto, da un lato, che il rigetto della domanda dipendesse solo dalla mancata prova del pagamento al creditore e, dall'altro, che la Corte territoriale avesse omesso di considerare la possibilità di agire ex art. 1953 c.c. in presenza di insolvenza del debitore. Con il ricorso per cassazione la compagnia denunciava: 1) violazione di legge e/o incertezza della ratio decidendi, per asserita ambiguità della pronuncia d'appello quanto all'esclusione del regresso anche per il futuro; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato la dedotta insolvenza del debitore e quindi i presupposti dell'azione di rilievo/cautela ex art. 1953 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una ragione assorbente, cioè l'assenza di prova dell'effettivo pagamento da parte della garante della somma escussa, circostanza che impedisce l'esercizio dell'azione di regresso; la diversa questione sull'esistenza in astratto del regresso anche dopo il pagamento era stata dichiarata assorbita. Ha inoltre respinto il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza dei presupposti dell'art. 1953 c.c. con motivazione esplicita e il ricorrente non aveva dimostrato che il fatto dell'insolvenza fosse effettivamente controverso, presupposto necessario per configurare il vizio di omesso esame. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura non può fondarsi su una lettura ambigua della decisione quando la motivazione individua chiaramente il punto assorbente.
L'azione del garante nei confronti del debitore, prima del pagamento, presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma; nella specie la Corte ha rilevato che tali condizioni non erano state allegate e comunque non risultavano sussistenti.
Richiamato insieme agli artt. 1950 e 1951 c.c. come disciplina del regresso/surrogazione del garante; la Corte d'appello ne ha ritenuto superfluo l'esame per l'assorbente mancata prova del pagamento.
Norma richiamata in relazione al regresso del garante dopo il pagamento; il suo esame è stato ritenuto assorbito dalla mancanza di prova dell'avvenuto pagamento.
Norma richiamata in relazione alla regola del regresso del garante; il suo approfondimento è stato ritenuto superfluo per l'assorbente difetto di prova del pagamento.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'azione di regresso del garante presuppone, in via ordinaria, la prova dell'effettivo pagamento al creditore della somma garantita; in difetto di tale prova, la domanda non può essere accolta.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una ragione assorbente, il ricorrente per cassazione deve confrontarsi con quella specifica ratio: la censura è inammissibile se attacca una questione diversa o solo eventuale.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente controverso nel giudizio di merito e che la sua considerazione avrebbe potuto mutare l'esito della causa; non basta dedurre che il giudice non abbia attribuito rilievo alla circostanza prospettata.
- L'azione preventiva o di rilievo del garante ex art. 1953 c.c. è distinta dal regresso post pagamento e richiede la verifica dei presupposti specificamente previsti dalla norma, tra cui la condizione di insolvenza del debitore quando prevista dalla fattispecie.
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