Cassazione Civile, Ordinanza n. 13670/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Tre lavoratori, impiegati come commis di cucina presso la società resistente, avevano agito davanti al Tribunale di Roma deducendo l’illegittimità di una serie di contratti di somministrazione a termine e, per uno di essi, anche di un contratto di lavoro subordinato a termine, entrambi motivati da causali legate alla stagionalità o alla sostituzione di personale in ferie. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto, per ciascuno, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenze diverse e aveva liquidato un’indennità. La Corte d’appello, su impugnazione della società, aveva però riformato integralmente la decisione, ritenendo in parte maturata la decadenza ex art. 32, comma 4, L. n. 183/2010 per l’impugnazione di alcuni contratti e, per i contratti tempestivamente contestati, ritenendo la causale legittima; aveva inoltre respinto l’appello incidentale dei lavoratori sulla violazione della clausola di contingentamento del CCNL. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: omesso esame di un fatto decisivo, cioè la configurabilità di rapporti subordinati a tempo indeterminato; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; motivazione apparente/perplessa e violazione dell’art. 116 c.p.c. per asserita cattiva valutazione delle prove documentali; erronea applicazione dell’art. 32 L. n. 183/2010, sostenendo che il termine di impugnazione non potesse decorrere in presenza di rapporti non cessati e che la Corte d’appello avesse posto a tema principale la sola decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha precisato che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico, non una deduzione difensiva o il tema principale del contendere; ha escluso l’omessa pronuncia, osservando che la Corte d’appello si era pronunciata sulle domande e sui motivi di impugnazione; ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 116 c.p.c., perché mirava solo a contestare la valutazione del materiale probatorio; ha escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente o perplessa, ritenendola invece articolata e coerente nel distinguere la posizione di ciascun lavoratore e nel valorizzare le risultanze documentali sulla sostituzione per ferie e sulla stagionalità; ha infine giudicato infondato il motivo sull’art. 32 L. n. 183/2010, rilevando che la questione di decadenza era stata devoluta sia dall’appello principale della società sia dall’appello incidentale dei lavoratori, e che le doglianze sviluppate in cassazione non attingevano correttamente la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
comma 1, n. 5; comma 1, n. 4; n. 3
Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo; la violazione di legge e i vizi motivazionali vanno correttamente inquadrati secondo le specifiche ipotesi previste dalla norma.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente deciso sulle domande e sui motivi devoluti.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o da quello del prudente apprezzamento; non basta contestare la mera valutazione delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di motivazione apparente va veicolata come nullità della sentenza, non come violazione di legge sostanziale; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e comprensibile.
art. 32, comma 4, L. n. 183/2010
Il termine di impugnazione dei contratti a termine è questione devoluta se fatta valere nei motivi di appello; la sua applicazione è stata ritenuta corretta in relazione ai singoli contratti considerati.
È richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non una tesi difensiva, una questione giuridica o il complesso del materiale istruttorio.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia effettivamente affrontato la domanda o il motivo di appello, anche se non con la formulazione desiderata dalla parte.
- La denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. non consente di rivalutare il merito delle prove: essa è ammissibile solo se il giudice ha attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento o ha disapplicato la regola del prudente apprezzamento.
- La motivazione è apparente solo se manca del tutto il ragionamento decisorio o se questo è incomprensibile; non lo è quando il giudice distingua le singole posizioni e dia conto delle risultanze documentali poste a base della decisione.
- La questione della decadenza dall’impugnazione dei contratti a termine va valutata in relazione ai singoli contratti e alle specifiche domande devolute, non mediante affermazioni generiche sulla continuità del rapporto non adeguatamente dedotte come fatto decisivo in cassazione.
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