Cassazione Civile, Ordinanza n. 06749/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'aggiudicazione, da parte di una società, di diversi lotti mobiliari messi all'asta nella procedura fallimentare di un'altra società, comprensivi di automezzi e attrezzature per l'edilizia. L'aggiudicataria aveva chiesto la rateizzazione del saldo prezzo; tale istanza era stata respinta dagli organi della procedura e, per il mancato pagamento integrale del prezzo, era stata poi dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione. La società ha proposto due reclami ex art. 26 l. fall. contro i provvedimenti del giudice delegato e del curatore: uno contro il diniego della rateizzazione e uno contro la decadenza. Il Tribunale ha rigettato entrambi i reclami, ritenendo che la rateizzazione fosse possibile solo se prevista dalla lex specialis della vendita e che, in ogni caso, i giustificati motivi andassero valutati ex ante. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 107 l. fall. e 569, comma 3, c.p.c., sostenendo che la norma consentiva la rateizzazione anche senza previsione nel bando, purché sussistessero giustificati motivi, che nel caso concreto sarebbero derivati dall'entità del prezzo e dalle difficoltà economiche dovute alla pandemia; 2) violazione degli artt. 274 e 91 c.p.c., lamentando che la riunione dei due reclami fosse stata disposta tardivamente e che ciò avesse prodotto una indebita duplicazione della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito, correggendo la motivazione del Tribunale, che l'art. 107 l. fall. distingue tra: a) la rateizzazione prevista dagli atti della procedura competitiva, configurabile come contenuto della lex specialis e quindi modellabile dalla curatela; b) la diversa facoltà del giudice delegato di autorizzare il pagamento rateale ex art. 569, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 107 l. fall., facoltà subordinata alla presenza di giustificati motivi e al limite temporale di dodici mesi. Tuttavia il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e non autosufficiente: la ricorrente non ha specificato se i giustificati motivi invocati fossero stati già allegati nell'istanza originaria di rateizzazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la riunione delle cause non incide sull'autonomia dei singoli giudizi e la liquidazione delle spese va operata separatamente per ciascuno; inoltre il provvedimento di riunione, essendo ordinatorio e discrezionale, non è sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base dei reclami proposti avverso i provvedimenti del giudice delegato e del curatore nell'ambito della procedura fallimentare.
nelle procedure competitive di liquidazione fallimentare richiama, nei limiti di compatibilità, la facoltà del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 569, comma 3, c.p.c.; distingue tra rateizzazione prevista negli atti di vendita e rateizzazione autorizzata dal giudice.
Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi
la rateizzazione può essere disposta dal giudice solo in presenza di giustificati motivi, da allegare e provare, e con limite massimo di dodici mesi.
il provvedimento di riunione delle cause è discrezionale, ordinatorio e non impugnabile/sindacabile in cassazione.
le spese vanno liquidate in relazione a ciascun giudizio autonomo; la riunione non elimina l'autonomia delle cause ai fini della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il presupposto per l'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nelle procedure competitive fallimentari la rateizzazione del prezzo può derivare o dalla lex specialis della vendita oppure da autonoma autorizzazione del giudice, ma in quest'ultimo caso occorrono giustificati motivi specificamente allegati e provati dalla parte interessata.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere autosufficiente: non basta enunciare in astratto l'errore interpretativo del giudice di merito, ma occorre indicare in che modo la violazione abbia inciso concretamente sulla posizione processuale della parte.
- Il provvedimento di riunione di cause ha natura ordinatoria e discrezionale; non incide sull'autonomia dei giudizi riuniti e non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità.
- Quando più cause restano autonome pur se trattate congiuntamente, la liquidazione delle spese deve essere effettuata separatamente per ciascun giudizio, perché la soccombenza va valutata in relazione alle singole domande e alle rispettive parti.
- Il termine per il versamento del saldo prezzo nelle vendite coattive ha natura perentoria e la sua disciplina va coordinata con la struttura competitiva della procedura e con le previsioni degli atti di vendita.
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