Cassazione Penale, Ordinanza n. 12936/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Un soggetto condannato, residente in Spagna, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova o, in subordine, della detenzione domiciliare, riferite a una pena residua di anni due, mesi uno e giorni sei di reclusione, chiedendo di poter fruire della misura alternativa nel Paese di residenza. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo incompatibile, in concreto, l'attività lavorativa di autotrasportatore svolta dal condannato con le prescrizioni che avrebbero dovuto accompagnare la misura, la quale sarebbe risultata soltanto apparente. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà meramente fattuali e non confrontate specificamente con la motivazione dell'ordinanza, ritenuta completa e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero deducibili in sede di legittimità perché consistenti in mere doglianze di fatto, prive di una critica specifica alle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza. Ha inoltre confermato che il giudice di merito aveva esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale nel valutare l'incompatibilità tra l'attività di autotrasportatore e le prescrizioni proprie della misura alternativa richiesta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione o erronea applicazione di legge può essere dedotta in cassazione, ma non consente di veicolare censure meramente fattuali o prive di specifica critica alla motivazione del provvedimento impugnato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato implicitamente il tema dell'affidamento in prova, come misura alternativa oggetto dell'istanza rigettata.
È richiamato implicitamente il tema della detenzione domiciliare, proposta in via subordinata come misura alternativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in doglianze generiche non confrontate con la motivazione adottata.
- Il giudice di sorveglianza dispone di un apprezzamento discrezionale nella valutazione della concreta compatibilità tra la personalità e le condizioni di vita del condannato e le prescrizioni inerenti alla misura alternativa richiesta.
- La misura alternativa può essere negata quando, in concreto, il lavoro svolto dal condannato risulti incompatibile con il regime prescrittivo necessario a garantirne la funzione e l'effettività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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