Ordinanza n. 4048/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento di diniego di visto Schengen prot. n. 471/2026, riferimento pratica n. 2026/003271, emesso in data 10.03.2026 dall’Ambasciata d’Italia in Ankara - Turchia e notificato al ricorrente in data 11.03.2026; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti; 3) del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di accesso agli atti e di accesso ai dati personali formulate dal ricorrente ai sensi della L. 241/1990 e del Regolamento UE 2016/679
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente un danno grave e irreparabile. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento del diniego di visto né quello relativo al silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego di visto Schengen emesso dall’Ambasciata d’Italia in Ankara, oltre al silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso agli atti e ai dati personali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto Schengen emesso dall’Ambasciata d’Italia in Ankara, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre contestato gli atti presupposti, connessi e conseguenti e il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di accesso agli atti e di accesso ai dati personali presentate ai sensi della legge n. 241/1990 e del Regolamento (UE) 2016/679. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato fondato sull’insussistenza di un danno grave e irreparabile.
Richiamata quale base normativa dell’istanza di accesso agli atti, sulla quale il ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio-rifiuto.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa dell’istanza di accesso ai dati personali e, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati della parte interessata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un danno grave e irreparabile; ove tale presupposto non sia ravvisabile, l’istanza cautelare deve essere respinta, senza definire il merito della controversia.
- Il rigetto della domanda cautelare non comporta la decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato né sulle ulteriori domande connesse, che restano da esaminare nella fase di merito.
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