Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4048/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento di diniego di visto Schengen prot. n. 471/2026, riferimento pratica n. 2026/003271, emesso in data 10.03.2026 dall’Ambasciata d’Italia in Ankara - Turchia e notificato al ricorrente in data 11.03.2026; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti; 3) del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di accesso agli atti e di accesso ai dati personali formulate dal ricorrente ai sensi della L. 241/1990 e del Regolamento UE 2016/679

Giustizia amministrativa202605362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente un danno grave e irreparabile. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento del diniego di visto né quello relativo al silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto Schengen emesso dall’Ambasciata d’Italia in Ankara, oltre al silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso agli atti e ai dati personali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto Schengen emesso dall’Ambasciata d’Italia in Ankara, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre contestato gli atti presupposti, connessi e conseguenti e il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di accesso agli atti e di accesso ai dati personali presentate ai sensi della legge n. 241/1990 e del Regolamento (UE) 2016/679. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato fondato sull’insussistenza di un danno grave e irreparabile.

  • l. 241/1990

    Richiamata quale base normativa dell’istanza di accesso agli atti, sulla quale il ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio-rifiuto.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di accesso ai dati personali e, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati della parte interessata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo richiede la sussistenza di un danno grave e irreparabile; ove tale presupposto non sia ravvisabile, l’istanza cautelare deve essere respinta, senza definire il merito della controversia.
  • Il rigetto della domanda cautelare non comporta la decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato né sulle ulteriori domande connesse, che restano da esaminare nella fase di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAccesso documentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.