Cassazione Penale, Ordinanza n. 06891/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi proposti, confermando implicitamente la decisione di merito di condanna per danneggiamento e il diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di danneggiamento. Con il primo e il secondo motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando: a) l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il proprio stato di agitazione o di astinenza escludesse la consapevolezza della condotta; b) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sia sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sia sulla gravità dell'offesa, evidenziando che il danno arrecato alla telecamera ne aveva determinato la definitiva inutilizzabilità.
Norme richiamate
La condotta contestata è qualificata come danneggiamento; la Corte reputa integrati gli elementi costitutivi del reato, valorizzando l'entità del danno e la conseguente inutilizzabilità del bene danneggiato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando l'offesa non è tenue, come nel caso di danno tale da rendere il bene non più utilizzabile.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la sentenza di merito dia conto in modo logico e giuridicamente corretto degli elementi costitutivi del reato contestato e delle ragioni del diniego della causa di non punibilità invocata.
- Ai fini dell'elemento soggettivo del danneggiamento, lo stato di agitazione o di astinenza non è di per sé idoneo a escludere la consapevolezza della condotta, se la motivazione di merito accerta comunque la volontarietà dell'azione.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando il danno cagionato è tale da compromettere in modo significativo la funzionalità del bene, rendendolo inutilizzabile; in tale situazione l'offesa non può essere considerata tenue.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06788/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06858/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06860/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06861/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06862/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06864/2025 del 19/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →