Cassazione Penale, Ordinanza n. 11879/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non specifici e in parte manifestamente infondati i motivi proposti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; con il secondo motivo ha contestato il riconoscimento dell'aggravante della destrezza. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi si limitavano a riprodurre le censure già formulate in appello e già respinte nel merito, senza offrire una critica argomentata specifica alla decisione impugnata. Quanto all'aggravante, ha ritenuto corretto il richiamo della Corte territoriale al consolidato orientamento secondo cui la destrezza ricorre quando l'agente, approfittando della momentanea distrazione della persona offesa, pone in essere prima o durante l'impossessamento una condotta connotata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per la circostanza aggravante della destrezza nel furto aggravato; la Corte ne conferma la sussistenza quando la condotta dell'agente presenti particolari abilità idonee a eludere la sorveglianza del detentore della cosa.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso non può consistere nella mera riproposizione delle censure già sollevate in appello: esso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente le ragioni del supposto errore decisionale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando è solo apparente, perché privo di una critica argomentata e autonoma rispetto alla decisione di merito.
- La circostanza aggravante della destrezza nel furto ricorre quando l'agente, approfittando della momentanea distrazione della persona offesa, pone in essere prima o durante l'impossessamento una condotta caratterizzata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea a eludere, attenuare o sorprendere la sorveglianza sul bene.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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