Cassazione Penale, Sentenza n. 41436/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Volturno era stato condannato in appello per concorso in tentata estorsione: avrebbe minacciato Rocco Brindisi, anche tramite messaggi telefonici, per costringerlo a versare somme a saldo di debiti derivanti dall'acquisto di sostanze stupefacenti per conto del suo mandante. In cassazione il difensore ha dedotto (i) vizio di qualificazione giuridica sostenendo che la condotta fosse riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (anziché estorsione), argomentando che la pretesa derivava da un credito ritenuto dal ricorrente legittimo e che l'eventuale vantaggio del terzo non aggraverebbe la fattispecie; (ii) violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione nella mancata concessione dell'attenuante della lieve entità richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023 e richiamando circostanze quali l'incensuratezza e il pagamento parziale del debito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: la pretesa era relativa a un credito derivante da compravendita di stupefacenti, quindi priva di tutela giudiziale e non riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; inoltre il ruolo del terzo mandatario e la ricompensa illecita mostrano che si è configurata estorsione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il rifiuto dell'attenuante per lieve entità sulla base della entità delle somme richieste e del disvalore intrinseco della condotta. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), rigetto della richiesta di liquidazione delle spese della parte civile in quanto il contributo difensivo della parte civile è stato ritenuto insufficiente per giustificare la condanna dell'imputato alla rifusione.
Norme richiamate
Usato per motivare che il procedimento di cassazione si celebra con contraddittorio scritto senza trattazione orale in mancanza di richiesta nei termini; giustificazione della trattazione scritta.
Collegato all'art. 610 per la disciplina della trattazione scritta in Cassazione; conferma che non essendovi richiesta di trattazione orale il giudizio è scritto.
Richiamato nel ricorso come presunta violazione di legge assieme ad altre norme; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla qualificazione del fatto.
Citato nel ricorso (forma confusa nel testo) come riferimento normativo nella deduzione del ricorrente; la Corte non ha accolto la relativa doglianza.
Norma relativa alle circostanze attenuanti e alla valutazione della lieve entità del fatto; la Corte d'appello ha motivato il rifiuto dell'attenuante sulla base della entità delle somme e del disvalore sociale, valutazione che la Cassazione ha ritenuto congrua.
Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2023
Invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità; la Corte di Cassazione ha preso atto dell'invocazione ma ha ritenuto che, alla luce degli elementi fattuali, la sentenza di merito avesse correttamente escluso l'attenuante.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, avendo riscontrato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto per la liquidazione delle spese a favore della parte civile; la Corte ha ricordato che l'art. 541 presuppone un'effettiva e attiva partecipazione della parte civile al processo, mancante nel caso, giustificando il rigetto della richiesta di rifusione delle spese a favore della parte civile.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza richiamata che individua il discrimine tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione: per la prima occorre una pretesa giudizialmente tutelabile; la presenza di un terzo che persegue un vantaggio illecito configura estorsione.
Massime di principio
- Se la pretesa di pagamento deriva da un rapporto illecito (es. compravendita di stupefacenti) nessuna tutela giudiziale giustifica il ricorso all'autotutela violenta o minacciosa: la condotta cadrà in generale nell'estorsione e non nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- La qualificazione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione dipende dalla sussistenza di una pretesa azionabile in giudizio e dall'assenza di finalità di lucro da parte del terzo: se il terzo trae una ricompensa illecita, ciò depone per l'estorsione.
- La valutazione della lieve entità ai sensi dell'art. 133 c.p. è complessiva e dipende non solo dall'incensuratezza dell'agente ma anche dall'entità della prestazione richiesta e dal disvalore sociale dell'azione; la mera dichiarazione di scarsa gravità non basta se i fatti dimostrano altrimenti.
- In cassazione, motivi chiaramente infondati o contraddetti dalla prova e dalla giurisprudenza consolidata possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per ottenere la rifusione delle spese sostenute nel grado, la parte civile deve contribuire attivamente al processo con attività difensiva significativa; il mero deposito telematico di conclusioni può essere insufficiente.
- La trattazione in sede di Cassazione può svolgersi per contraddittorio scritto senza udienza se non viene tempestivamente chiesta la trattazione orale (artt. 610 e 611 c.p.p.): chi impugna deve curare i termini procedurali per evitare decadenze.
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