Cassazione Penale, Ordinanza n. 11035/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa per un tentato furto aggravato in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo un unico motivo, qualificato come insufficienza della motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse in modo adeguato con la sentenza impugnata, risultando generico e aspecifico, e che le censure investissero profili non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito era logicamente e giuridicamente congrua nel giustificare l'affermazione di responsabilità e la pena inflitta. Poiché il motivo era generico, aspecifico e non si confrontava con le argomentazioni della decisione impugnata, è stata applicata la sanzione processuale dell'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo è generico e aspecifico, cioè non indica puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.
Le norme richiamate delimitano il reato oggetto di conferma in appello, consistente nel furto tentato in concorso e aggravato dalle circostanze contestate.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a denunciare in modo generico l'insufficienza della motivazione senza individuare specifici errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di merito; la mancata confutazione delle argomentazioni decisive determina l'inammissibilità per genericità o aspecificità del motivo.
- Quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente e immune da vizi logico-giuridici sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del fatto mediante censure meramente assertive.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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