Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08591/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non specifici o non consentiti: il primo era una mera reiterazione delle doglianze di merito già esaminate e respinte, il secondo non era coerente con l'imputazione, il terzo era nuovo rispetto all'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'8 aprile 2025. La fattispecie concreta, per come emerge dal testo, riguarda una condanna per ricettazione, con contestazione anche di una circostanza aggravante. Con il primo motivo si deduceva il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. a giustificazione della condotta; con il secondo si contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p.; con il terzo si chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sostanzialmente riproduttivo di censure già dedotte e disattese in appello, il secondo eccentrico rispetto al tenore dell'imputazione, e il terzo non dedotto in appello e quindi non proponibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Richiamato come base della scriminante dello stato di necessità; la Corte ne conferma il mancato riconoscimento in fatto da parte del giudice di merito.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Richiamato come aggravante oggetto del secondo motivo, ritenuto però estraneo al tenore dell'imputazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come istituto della particolare tenuità del fatto; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non dedotto in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre in modo pedissequo censure già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di una scriminante richiede una critica argomentata alla motivazione di merito che abbia escluso i relativi presupposti; la mera riproposizione della tesi difensiva non integra un motivo specifico di ricorso.
  • Non è consentito in cassazione introdurre questioni nuove, non dedotte con i motivi di appello, quando non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
  • Una censura è inammissibile quando risulta eccentrica rispetto al tenore dell'imputazione, cioè quando investe un profilo non pertinente al fatto contestato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
SottomaterieConsenso dell'avente diritto
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.