Cassazione Civile, Ordinanza n. 14878/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per ottenere, in via principale, la restituzione in natura di quote societarie già cedute a un terzo e successivamente trasferite attraverso più operazioni a società collegate, e in subordine l'ammissione per importi di denaro corrispondenti al prezzo della cessione o ad altre somme. A sostegno, deducevano di aver venduto l'intero capitale di una società a un cessionario, di aver ottenuto in un separato giudizio la risoluzione del contratto per inadempimento del cessionario, e di aver poi promosso un'azione di nullità per frode alla legge contro i successivi trasferimenti delle quote e le operazioni societarie successive. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere per effetto della restituzione delle quote da parte di una procedura fallimentare a favore di un'altra, ma condannava i ricorrenti alle spese per soccombenza virtuale. In cassazione i ricorrenti censuravano: 1) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non vi fosse alcun rapporto processuale con il fallimento del cessionario tale da giustificare una soccombenza virtuale; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse a resistere del fallimento costituitosi; 3) il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame del fatto storico della restituzione delle quote in corso di causa, fatto ritenuto decisivo ai fini delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che il soggetto poi fallito era stato necessariamente evocato nel giudizio perché i ricorrenti agivano in surroga dei suoi diritti sulle quote societarie, e dunque aveva un concreto interesse a resistere sia per contestare l'inerzia nell'esercizio dei diritti sia per opporsi alla domanda di retrocessione delle quote in favore dei ricorrenti e in danno della sua procedura. Ha inoltre precisato che l'omessa considerazione di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., e che il fatto della restituzione delle quote da una procedura all'altra non era decisivo ai fini della statuizione sulle spese, poiché la soccombenza virtuale era stata fondata sulla complessiva infondatezza e inammissibilità della domanda di restituzione, anche per mancanza di prova del credito e del titolo legittimante e per l'impossibilità di incidere sul passivo di un altro fallimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per contestare la regolazione delle spese e la soccombenza virtuale; la Corte ha ritenuto legittima la condanna alle spese sulla base della valutazione di infondatezza/inammissibilità delle domande
invocato contro la liquidazione delle spese; la Corte ha confermato la decisione del tribunale
la Corte ha affermato che il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia
richiamato in relazione all'interesse ad agire/resistere; la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse del fallimento a contraddire
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del secondo motivo per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
usato come parametro del terzo motivo per omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese può essere pronunciata anche quando il giudizio si estingua o cessi per sopravvenienze, purché il giudice valuti l'esito verosimile della lite sulla base della fondatezza e dell'ammissibilità delle domande originariamente proposte.
- Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra, di per sé, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; tale vizio riguarda le domande ed eccezioni di merito, mentre per le questioni processuali la censura va eventualmente ricondotta ad altre violazioni di legge.
- L'interesse a resistere sussiste quando una parte sia destinataria necessaria della domanda e possa subire effetti diretti dalla pronuncia richiesta, anche se l'azione sia formalmente impostata come surrogatoria o restitutoria rispetto a un altro soggetto.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento non è ammissibile una domanda che, in concreto, miri a incidere sul passivo di una diversa procedura concorsuale.
- Ai fini delle spese, un fatto sopravvenuto che abbia inciso sulla prosecuzione del giudizio non è decisivo se la decisione sulle spese trova già autonoma giustificazione nella complessiva infondatezza o inammissibilità delle domande introduttive.
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