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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31198/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un patteggiamento ex artt. 444 ss. c.p.p. per il reato di falsa testimonianza/calunnia? No: dal testo risulta il solo reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia). Il ricorrente ha censurato il trattamento sanzionatorio concordato, lamentando l'erroneità del giudizio di bilanciamento in equivalenza tra circostanze in relazione alla diminuente di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. La Corte rileva che tali doglianze attengono al trattamento sanzionatorio pattuito e non rientrano nei casi tassativi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. relativa al reato di calunnia ex art. 368 c.p. Ha ritenuto non consentita la censura sul giudizio di bilanciamento delle circostanze e sulla diminuente applicata, perché nei confronti del patteggiamento il ricorso è ammesso solo per le ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, in ogni caso, solo in presenza di pena illegale. Nel caso concreto la pena non superava i limiti edittali, sicché non era illegale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma

  • art. 368 c.p.

    indica il reato oggetto dell'imputazione, ossia la calunnia

  • art. 416-bis.1, comma 3, c.p.

    menzionato quale diminuente rispetto alla quale era stato censurato il giudizio di bilanciamento

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    richiamati, insieme agli artt. 65 e 71 e seguenti c.p., come parametro per verificare se la pena sia illegale

  • artt. 65 e 71 e seguenti c.p.

    richiamati come criteri per stabilire i limiti edittali applicabili ai fini della nozione di pena illegale

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi escluse le censure che investono il mero trattamento sanzionatorio concordato tra le parti.
  • La pena pattuita è deducibile come "illegale" solo quando superi i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie incriminatrice; non è sufficiente che l'errore si sia consumato nei passaggi intermedi del giudizio di comparazione tra circostanze.
  • Se la pena applicata con patteggiamento resta entro i limiti legali, la doglianza sul giudizio di bilanciamento tra circostanze non rende la sentenza ricorribile per cassazione.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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