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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43623/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per vari reati di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale per Giuseppe; e bancarotta patrimoniale e bancarotta impropria da reato societario per i figli Federica e Paolo). Le censure riguardano: (i) la presunta errata valutazione, da parte della Corte d'appello, dell'incongruità del prezzo di cessione di un ramo d'azienda (soprattutto in riferimento alla valutazione dell'avviamento e dei beni strumentali); (ii) la mancata valutazione dell'offensività della condotta rispetto alla garanzia dei creditori e dell'elemento soggettivo (intento) per la bancarotta impropria; (iii) la mancata assunzione di prova decisiva e la mancata ammissione di perizia contabile utile a qualificare la natura di somme ritenute distratte (possibile riconduzione a bancarotta preferenziale); (iv) la ritenuta sussistenza del dolo per bancarotta documentale nonostante elementi favorevoli all'innocenza (inattività della società, dichiarazioni del contabile); (v) contestazioni sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento di attenuanti (art. 219 co.3 legge fallimentare); (vi) per i figli, la carenza dell'elemento soggettivo essendo extranei alla gestione e la erronea applicazione dell'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Ha ritenuto infondati molti dei motivi (tra cui le censure sull'incongruità della valutazione dell'avviamento, sulla mancata perizia contabile e sui profili documentali), confermando la correttezza della motivazione della Corte d'appello su tali punti. Tuttavia ha ritenuto sussistere un vizio di diritto ove la stessa condotta (la cessione a prezzo irrisorio del ramo d'azienda) era stata contestata simultaneamente come bancarotta fraudolenta patrimoniale e come bancarotta impropria da reato societario: tra le due fattispecie sussiste un rapporto di specialità reciproca che impedisce la loro contestazione congiunta rispetto alla medesima azione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati, limitatamente al capo B (bancarotta impropria da reato societario), perché il fatto non sussiste. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e la Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con assorbimento delle relative censure. In sintesi: successo parziale dei ricorrenti (annullamento del capo B e rimessione per ricalcolo delle pene), mentre le rimanenti censure sono state rigettate o dichiarate inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato come norma che descrive l'ipotesi di reato societario (infedeltà patrimoniale degli amministratori); la Corte ha valutato che tale fattispecie (bancarotta impropria da reato societario) richiede atti lesivi espressione del potere di amministrazione e finalizzati all'interesse confliggente con la società.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata con riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la sentenza chiarisce che tale reato si configura quando vi sono atti di disposizione dei beni societari caratterizzati da manifesta e intrinseca fraudolenza, indipendenti dall'interesse della società.

  • art. 219 legge fallimentare (co. 2 n.1 e co. 3)

    Richiamata in relazione all'aggravante della pluralità dei fatti (co.2 n.1) e alla possibile attenuante della speciale tenuità del fatto (co.3). La Corte ha escluso l'aggravante rispetto alla posizione dei figli (poiché il reato di bancarotta impropria è stato annullato per quel capo) e ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento della tenuità in presenza di irregolare tenuta delle scritture che impedisce la quantificazione del danno.

  • art. 606 co. 3 c.p.p.

    Richiamato per rilevare che nuove questioni non dedotte in appello (o non formulate correttamente) risultano inammissibili in sede di Cassazione; la Corte ha escluso l'esame di doglianze sollevate per la prima volta in discussione orale o non dedotte in appello.

Massime di principio

  • Non è possibile imputare alla stessa condotta contemporaneamente la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta impropria da reato societario quando tra le due fattispecie sussiste rapporto di specialità: occorre valutare quale norma sia specificamente applicabile alla condotta concreta.
  • La congruità del corrispettivo nella cessione di un ramo d'azienda va valutata anche tenendo conto dell'avviamento e della capacità reddituale del complesso aziendale: l'avviamento è indipendente dal risultato economico di un singolo esercizio e può giustificare l'esistenza di una posta attiva anche se i bilanci recenti hanno perdite.
  • La condotta dell'extraneus (socio o amministratore di una società cessionaria) integra il concorso nel reato di bancarotta se dimostra consapevolezza e volontà di contribuire all'azione depauperativa, non essendo necessaria la conoscenza tecnica del dissesto già maturato.
  • L'irregolare tenuta delle scritture contabili può integrare il reato di bancarotta documentale: non sostituisce le scritture il bilancio approvato, poiché il bilancio è documento di sintesi che presuppone corretta contabilità e non è autosufficiente a ricostruire i movimenti.
  • La richiesta di perizia contabile non è sempre decisiva: se il giudice ritiene, sulla base degli altri elementi probatori, che le somme avevano natura di versamenti in fondo capitale o erano parte del patrimonio sottratto, può ritenere superflua la perizia; la valutazione spetta al giudice di merito.
  • La speciale attenuante della tenuità del fatto è difficilmente riconoscibile quando l'irregolare contabilità impedisca la determinazione certa dell'entità del danno, a meno che non emerga chiaramente la modesta dimensione dell'impresa e del danno.

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