Cassazione Penale, Sentenza n. 35432/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava più profili: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello per presunta inidoneità del domicilio (numero civico inesistente), con produzione di schermata "Google Maps"; 2) illegittima revoca dei testi proposti dalla difesa e travisamento della testimonianza dell'operante Franceschini; 3) erronea qualificazione della merce come contraffatta nonostante apparenza grossolanamente contraffatta e di scarsa qualità; 4) assenza del dolo per incapacità linguistica del ricorrente al momento dei fatti; 5) mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p. basata sul basso valore della merce; 6) reformatio in peius: aumento di pena per continuazione nonostante dichiarazione di prescrizione per il reato previsto dall'art. 474 c.p.; 7) motivazione insufficiente sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato soltanto il motivo relativo all'aumento di pena per continuazione (motivo 6). Ha respinto gli altri motivi: ha confermato la correttezza delle notifiche ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. e ha ritenuto inammissibile la prova fornita tramite "Google Maps"; ha ritenuto legittima la revoca dei testimoni (non vi è prova di rinuncia generica della difesa); ha ribadito che la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra l'art. 474 c.p. anche se la contraffazione è grossolana (tutela della fede pubblica) e ha ritenuto infondata l'eccezione circa l'assenza del dolo dovuta alla scarsa conoscenza dell'italiano; ha correttamente escluso l'applicabilità autonoma dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. in presenza della valutazione già svolta ai fini della forma attenuata di ricettazione (art. 648, comma 2 c.p.). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena: la Corte ha eliminato l'aumento per continuazione e ha rideterminato la sanzione in favore dell'imputato; il resto della condanna è stato confermato.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di ricettazione; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto nella forma attenuata (comma 2) avendo tenuto conto del minimo valore della cosa ricettata.
Riguarda la contraffazione; la Corte ha richiamato il principio per cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato anche se la contraffazione è grossolana, poiché la norma tutela la fede pubblica e non solo l'inganno immediato dell'acquirente.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Norma sulle notifiche in caso di inidoneità del domicilio dichiarato: la Corte ha ritenuto che le notifiche successive fossero state correttamente eseguite ai sensi di questa disposizione e che l'eccezione andava proposta nel giudizio di primo grado.
Circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte ha escluso l'applicazione autonoma dell'attenuante perché il minimo valore della cosa era già stato considerato per la qualificazione nella forma attenuata di ricettazione (art. 648, comma 2).
Norma sull'aumento per continuazione: la Corte ha rilevato l'erronea applicazione dell'aumento quando, pur avendo dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p., la Corte d'appello ha comunque aumentato la pena per continuazione; ciò non è consentito quando rimane un unico reato per la cui condanna l'imputato è stato pronunciato.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che quando la pena è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale è attenuato, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.
art. 620 lett. l cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione, in caso di annullamento senza rinvio limitato alla pena, di provvedere direttamente alla rideterminazione della sanzione; la Corte ha annullato senza rinvio e rideterminato la pena escludendo l'aumento per continuazione.
Forma attenuata del delitto di ricettazione: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente utilizzato questa fattispecie, tenendo conto del valore minimo della merce sequestrata.
Massime di principio
- Le eccezioni sulla inidoneità del domicilio e nullità di notifiche devono essere tempestivamente sollevate nel primo grado; l'uso di prove informatiche generiche (es. schermate Google Maps) non è sufficiente a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza di un civico.
- La revoca di testi può essere legittima se la loro deposizione sarebbe meramente ripetitiva o irrilevante; la Corte di legittimità verifica se l'ordinanza di revoca sia congruamente motivata e non può essere contestata mediante mera rivalutazione delle prove.
- La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato previsto dall'art. 474 c.p. anche quando la contraffazione è grossolana: la tutela è della fede pubblica e non richiede necessariamente l'effettivo inganno dell'acquirente.
- La semplice difficoltà linguistica dell'imputato non elimina automaticamente il dolo: va valutato il comportamento complessivo (es. vita stabile in Italia, ruolo attivo nella vendita) per dedurre la consapevolezza della illiceità della condotta.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. può risultare assorbita se il minimo valore della cosa è già stato valorizzato ai fini della qualificazione nella forma attenuata del reato; non è sempre cumulabile.
- Non è ammissibile applicare un aumento di pena per continuazione quando, a seguito di valutazione, resti un unico reato per il quale l'imputato è condannato o quando altri reati risultino prescritti: la continuazione presuppone pluralità di reati effettivamente sanzionati.
- Quando il giudice infligge una pena prossima al minimo edittale, l'onere motivazionale sulla determinazione della pena si attenua: è sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza che implicano gli elementi dell'art. 133 c.p.
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