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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19844/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27/06/2022 che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (minacce contro pubblici ufficiali, capo a) e aveva dichiarato non doversi procedere per il reato contravvenzionale di cui all'art. 651 cod. pen. (capo c). I motivi di ricorso erano: (i) violazione di legge e mancata motivazione in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. per la mancata spiegazione del diniego di prescrizione del reato contestato al capo a); (ii) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per la esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto la Corte territoriale aveva formulato considerazioni generiche e indeterminate circa la gravità delle modalità della condotta senza valutare gli ulteriori indici richiesti dalla norma (esiguità del danno o del pericolo, non abitualità della condotta), e si era posta in modo contraddittorio rispetto al riconoscimento in primo grado delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al secondo motivo (art. 131-bis). Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello carente perché si è limitata a frasi generiche sulla gravità e durata della condotta senza affrontare gli specifici indici previsti dalla norma e senza spiegare la coerenza con il riconoscimento delle attenuanti generiche operato dal primo grado. Pur potendo disporre il rinvio per una nuova valutazione, la Corte ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché, nel frattempo, è intervenuta la prescrizione del reato contestato al capo a) e non sussistono le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. L'annullamento è quindi disposto con l'effetto estintivo dovuto alla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che punisce le minacce a pubblico ufficiale: applicata per la condanna al capo a). La sentenza di merito ha accertato la condotta minacciosa in occasione dell'identificazione da parte della polizia.

  • art. 651 cod. pen.

    Norma richiamata come reato contravvenzionale (capo c) per il quale la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di cassazione sottolinea che il giudice deve motivare specificamente sulle forme di estrinsecazione della condotta, sul grado di offesa o pericolo, e sugli altri indici (esiguità del danno/pericolo, non abitualità). Richiami generici alla gravità sono insufficienti.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di prescrizione; il vizio dedotto (mancata motivazione sulla prescrizione) è stato assorbito dalla valutazione sul 131-bis e dall'intervenuta prescrizione del reato.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il proscioglimento nel merito in presenza di specifiche condizioni: la Corte ha rilevato che non ricorrevano le condizioni per prosciogliere l'imputato, ragion per cui ha annullato senza rinvio in ragione della prescrizione intervenuta.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (giurisprudenza)

    Principio di legittimità richiamato: quando è intervenuta una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono rilevabili in cassazione perché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare immediatamente la causa estintiva; ciò giustifica l'annullamento senza rinvio.

  • art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020, n.137 e successive proroghe

    Riferimento procedurale alle modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio; norma citata ai fini della regolarità del rito adottato.

Massime di principio

  • Il giudice che esamina la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) deve motivare specificamente sulle modalità concrete del comportamento, sull'entità della lesione o del pericolo e sull'eventuale non abitualità della condotta; non sono sufficienti espressioni generiche o formule di stile.
  • Se il giudice di merito riconosce attenuanti generiche ma nega la particolare tenuità, deve spiegare la coerenza tra le due valutazioni per evitare contraddizioni motivazionali.
  • Quando in Cassazione si riscontra carenza motivazionale che implicherebbe rinvio per un nuovo giudizio, l'intervenuta prescrizione del reato può determinare l'annullamento senza rinvio anziché il rinvio, perché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare l'estinzione del reato.
  • La censura sulla prescrizione richiede argomentazione autonoma, ma può risultare assorbita dall'accoglimento di altri motivi che conducono all'annullamento per intervenuta estinzione del reato.
  • In casi simili il difensore deve sollecitare espressamente la valutazione di tutti gli indici previsti dall'art. 131-bis e documentare elementi di esiguità del danno/pericolo e la non abitualità del comportamento per aumentare le chance di ottenere la non punibilità.

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