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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48799/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari che, in qualità di giudice della riparazione, aveva riconosciuto a H.T. l'equo indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p. per la detenzione ritenuta ingiusta nel periodo dal 22/06/2021 al 04/10/2021 in quanto la custodia cautelare era proseguita oltre il termine semestrale previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a, n. 2, c.p.p. Il Procuratore generale deduceva: a) errore nella scelta del termine di riferimento (sosteneva che fosse applicabile il termine annuale di cui al n. 3 della stessa lett. a, per via della contestata aggravante ex art. 609-ter, comma 5-quater, c.p.); b) sussistenza di colpa grave del detenuto (silenzio all'interrogatorio e tardiva richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura); c) illegittimità della riparazione perché la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 13 d.lgs. n. 286/1998 è revocabile in caso di reingresso dello straniero, per cui la Corte della riparazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento fino all'eventuale irrevocabilità.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha affermato che la riparazione per ingiusta detenzione "formale" (art. 314, commi 2 e 3, c.p.p.) è compatibile con la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998, senza che sia previsto dalla norma alcun obbligo di sospensione del procedimento di riparazione in attesa dell'eventuale irripristinabilità della sentenza. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti le censure sulla qualificazione del termine di fase (semestrale o annuale) nella misura in cui il provvedimento dichiarativo della perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini, non impugnato, costituisce base della riparazione; ha escluso che il comportamento difensivo (silenzio, tardiva sollecitazione) costituisca automaticamente dolo o colpa grave alla luce delle modifiche normative (d.lgs. n. 188/2021) e del principio che il controllo dei termini appartiene all'Autorità giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p. (commi 2 e 3)

    Riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche al soggetto nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere; il giudice della riparazione non è tenuto a sospendere il procedimento in presenza di una sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998

  • art. 303 c.p.p. (comma 1, lett. a, n. 2 e n. 3)

    Stabilisce i termini massimi di custodia cautelare di fase (semestrale o annuale a seconda dei casi): la Corte di legittimità sottolinea che le contestazioni relative all'applicabilità del termine più favorevole o sfavorevole non possono sovvertire un provvedimento dichiarativo della perdita di efficacia della misura non impugnato

  • art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (comma 3-quater)

    Prevede che, accertata l'espulsione dello straniero e in assenza di provvedimento che disponga il giudizio o la citazione diretta, sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere; rimanda all'art. 345 c.p.p. per il caso di reingresso e non impedisce di per sé il diritto alla riparazione

  • art. 345 c.p.p.

    Consente la riesercitazione dell'azione penale in caso di rientro illegale dello straniero entro i termini previsti; la Corte lo considera coerente e coordinato con l'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 e con l'art. 314 c.p.p.

  • art. 307 c.p.p.

    Prevede il ripristino della custodia cautelare qualora lo straniero, scarcerato per decorrenza dei termini, rientri illegalmente; citato a supporto del regime speciale per l'espulsione

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (art. 4, comma 1, lett. b)

    Ha modificato i criteri di valutazione della 'condotta ostativa' ai fini dell'esclusione della riparazione per dolo o colpa grave: il semplice silenzio o la tardiva richiesta non assumono automaticamente valore ostativo

  • art. 72-bis c.p.p.

    Richiamato come esempio di fattispecie in cui una sentenza di non luogo (o di non doversi procedere) può essere riesitibile alla luce di successivi mutamenti delle condizioni dell'imputato; coerente col quadro normativo collegato all'art. 314 c.p.p.

  • legge n. 189/2002 (art. 12, comma 1, lett. b)

    Atto legislativo con cui è stato introdotto il comma 3-quater nell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998; la Corte ne rileva il coordinamento con gli artt. 345 e 314 c.p.p.

Massime di principio

  • La riparazione per ingiusta detenzione 'formale' ex art. 314, commi 2 e 3, c.p.p. è compatibile con la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998: la pronuncia di non luogo non esclude di per sé il diritto al risarcimento per detenzione protrattasi oltre i termini.
  • Il giudice della riparazione non è obbligato a sospendere il procedimento in attesa che la sentenza di non luogo a procedere diventi 'irrevocabile' rispetto a un possibile reingresso dello straniero; la possibilità di riesercitare l'azione penale in caso di rientro non impedisce la riparazione ora.
  • Un provvedimento dichiarativo della perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini, se non impugnato, costituisce elemento decisivo ai fini della domanda di riparazione e non può essere svalutato in sede di cassazione con argomentazioni che mirino a rimettere in discussione la stessa decisione non impugnata.
  • La valutazione della sussistenza di dolo o colpa grave che ostino alla riparazione richiede accertamento concreto: il solo silenzio dell'indagato all'interrogatorio o la tardiva sollecitazione della declaratoria non costituiscono automaticamente condotta ostativa, specialmente dopo le modifiche normative (d.lgs. n. 188/2021) che hanno reso più rigorosa la nozione di colpa grave.
  • La verifica del rispetto dei termini di custodia cautelare e dell'eventuale decorrenza è primaria responsabilità dell'Autorità giudiziaria; l'ordinamento non trasferisce tale onere automatico sull'indagato al punto da fargli perdere il diritto alla riparazione salvo comprovata condotta ostativa.

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