Cassazione Civile, Ordinanza n. 35328/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata domanda di estinzione del processo ai sensi della definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022, con allegato deposito della copia della domanda e del versamento degli importi dovuti. La Corte ha preso atto della richiesta e ha verificato che, per le controversie pendenti, il deposito di tale documentazione consente di dichiarare l’estinzione del processo con ordinanza in camera di consiglio, quando sia già fissata la data della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in ragione dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ex L. n. 197 del 2022. Quanto al contributo unificato, ha ribadito che l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Non è stata quindi adottata una decisione di merito sulla pretesa tributaria.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
Il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti determina l’estinzione del processo pendente, con ordinanza in camera di consiglio se è già fissata la data della decisione.
È richiamata come base della domanda di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L’ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; la previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, essendo norma eccezionale e non estensibile in via analogica.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È indicata come norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei giudizi pendenti, la definizione agevolata prevista dalla legge speciale, ove correttamente documentata con domanda e versamento degli importi dovuti, impone la dichiarazione di estinzione del processo.
- L’estinzione per definizione agevolata può essere dichiarata con ordinanza in camera di consiglio quando sia già stata fissata la data della decisione.
- La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria in senso lato; perciò non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché tale fattispecie è distinta dal rigetto, dall’inammissibilità e dall’improcedibilità dell’impugnazione.
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