Ordinanza n. 45/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e nota di inserimento in lista d’attesa relativi alla domanda di ammissione alle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto in via principale l’azione avverso il silenzio inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione sulle istanze di accesso alle misure di accoglienza e la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso e satisfattivo, mediante effettiva assegnazione a una struttura. In via subordinata ha chiesto l’annullamento, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., della nota eventualmente qualificabile come atto soprassessorio o implicito diniego. La ricorrente ha contestato che l’inserimento in una lista d’attesa potesse assolvere l’obbligo amministrativo di definire la domanda. Ha inoltre dedotto il periculum in mora, allegando lo stato di indigenza, l’assenza di un alloggio stabile e la mancanza di mezzi di sussistenza. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, o, in subordine, il solo ordine di completare l’istruttoria e adottare un provvedimento espresso.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto che la nota impugnata si limitasse a inserire la ricorrente in una lista d’attesa e avesse quindi natura meramente soprassessoria, senza valore provvedimentale e senza escludere l’inerzia dell’Amministrazione. L’azione avverso il silenzio presenta consistenti profili di fumus boni iuris, poiché l’inserimento in lista d’attesa non equivale all’adozione di un provvedimento espresso né consente di ritenere assolto l’obbligo di provvedere. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione delle condizioni di indigenza, dell’assenza di alloggio stabile e della mancanza di mezzi di sussistenza. Tuttavia, non è stata concessa la misura richiesta di assegnazione immediata a una struttura o di assicurazione delle condizioni materiali minime di accoglienza, poiché l’iter amministrativo risultava ancora in corso e la cautela, essendo strumentale, non può attribuire un’utilità ulteriore rispetto a quella conseguibile con la decisione sull’azione avverso il silenzio. Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare nei limiti dell’ordine all’Amministrazione di completare, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, l’istruttoria necessaria a verificare il possesso dei requisiti per l’accesso alle misure di accoglienza. La trattazione dell’azione sul silenzio è stata rinviata alla camera di consiglio da fissarsi nel rispetto dei termini processuali; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio inadempimento; la domanda presenta consistenti profili di fumus e deve essere trattata nel rispetto dei termini a difesa dell’Amministrazione.
art. 29 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione subordinata di annullamento della nota, ove questa sia qualificabile come atto soprassessorio o implicito diniego.
art. 55 c.p.a.
Consente l’adozione di misure cautelari, purché strumentali alla tutela provvisoria della posizione azionata e non attributive di un’utilità ulteriore rispetto a quella conseguibile con la decisione sul merito.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Non consente allo stato al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale quando l’iter amministrativo non sia ancora concluso, anche sotto il profilo istruttorio.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
La nota impugnata avrebbe potuto costituire applicazione della disposizione; il provvedimento richiama l’obbligo di disapplicazione della norma, secondo la giurisprudenza citata, per contrasto con il diritto dell’Unione.
art. 20, paragrafo 2, direttiva 2013/33/UE
È indicato quale parametro europeo con cui la disciplina interna dell’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 è stata ritenuta contrastante dalla giurisprudenza richiamata.
artt. 24 e 113 Cost.
Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, valorizzato per esaminare la domanda cautelare nelle more della trattazione dell’azione avverso il silenzio.
art. 87 c.p.a.
Impone il rispetto dei termini a difesa dell’Amministrazione e regola la fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell’azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- L’inserimento di un richiedente in una lista d’attesa, se non accompagnato dall’adozione di un provvedimento espresso sulla domanda, ha natura meramente soprassessoria, non possiede autonoma valenza provvedimentale e non esclude la configurabilità del silenzio-inadempimento.
- Quando l’Amministrazione non abbia ancora concluso l’istruttoria necessaria a verificare i requisiti per l’accesso a una misura di accoglienza, il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.
- La tutela cautelare nel giudizio avverso il silenzio deve rimanere strumentale alla definizione della controversia e non può attribuire al ricorrente, prima della conclusione dell’istruttoria e della decisione sul merito, un’utilità ulteriore o definitiva rispetto a quella conseguibile con il giudizio.
- In presenza di fumus boni iuris dell’azione avverso il silenzio e di un concreto periculum in mora derivante da indigenza, assenza di alloggio stabile e mancanza di mezzi di sussistenza, il giudice può ordinare all’Amministrazione di completare l’istruttoria entro un termine particolarmente breve, anche senza disporre l’immediata assegnazione della misura richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 1841/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 40/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →