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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38028/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/11/2022 che, riformando la sentenza del Tribunale di Avellino, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 646 c.p. a carico di Fuggi Mariano. Il gravame del Procuratore generale si fonda sulla doglianza che la Corte d'appello abbia applicato erroneamente la disciplina transitoria sull'"assenza" (introdotta dalla L. 28/04/2014 n.67 e integrata dalla L. 11/08/2014 n.118) ritenendo tempestiva l'impugnazione dell'imputato; in realtà il Procuratore generale sostiene che tale disciplina non fosse applicabile al caso di specie e che, pertanto, l'appello fosse tardivo e inammissibile, con conseguente irrevocabilità della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha concluso che la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della L. n.67/2014 non era applicabile, poiché il giudizio di primo grado si è concluso dopo l'entrata in vigore della L. n.67/2014 (sentenza di primo grado del 21/02/2019, deposito 20/05/2019) e l'imputato non era stato dichiarato contumace alla data di entrata in vigore della L. n.67/2014 (il decreto di citazione risale al 28/07/2017). Ne consegue che l'appello proposto il 3/09/2019 era tardivo e inammissibile per motivo genetico, rilevabile in Cassazione. Per questi motivi la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 21/02/2019.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Indica il reato oggetto del giudizio (truffa o altro fatto previsto dall'articolo), ossia la fattispecie per la quale è intervenuta la condanna di primo grado poi oggetto d'appello.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis

    Disciplina transitoria sull'assenza (contumacia): la Corte ha interpretato che tale disposizione si applica solo ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della L. n.67/2014, non fosse stato pronunciato il dispositivo di primo grado e l'imputato fosse già stato dichiarato contumace anteriormente a tale data; non si applica se la sentenza di primo grado è intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge e la contumacia è stata dichiarata successivamente.

  • Legge 11 agosto 2014, n. 118

    Ha inserito la disciplina transitoria (art.15-bis) nella L. n.67/2014; la Corte chiarisce che l'esistenza della norma inserita successivamente non estende la sua applicabilità ai casi in cui, alla data di entrata in vigore, non ricorrevano i presupposti soggettivi (contumacia già dichiarata).

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato quale base normativa per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione; utilizzato per la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto.

  • D.L. n. 198/2022, art. 8

    Richiamato insieme al D.L. n.137/2020 per la disciplina del contraddittorio scritto in sede di trattazione del ricorso.

  • Cass. Sez. 1, n. 36343 del 16/03/2016 (Capoccitti)

    Principio richiamato: obbligo di notifica dell'estratto della sentenza contumaciale unitamente all'avviso di deposito quando la contumacia sia stata dichiarata prima dell'entrata in vigore della L. n.67/2014 e il giudizio si sia concluso dopo tale data, salvo che la contumacia derivi da irreperibilità non dipendente da colpa.

  • Cass. Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020 (Armando) e giurisprudenza consolidata

    Consolidato principio che la inammissibilità genetica dell'appello può essere rilevata anche in sede di legittimità; la Corte l'ha applicato per dichiarare l'appello tardivo e inammissibile.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria sull'assenza introdotta dalla L. n.67/2014 (e integrata dalla L. n.118/2014) si applica solo se, alla data di entrata in vigore della legge, l'imputato era già stato dichiarato contumace e il dispositivo di primo grado non era ancora stato pronunciato: in assenza di tale presupposto la disciplina non opera.
  • Occorre verificare con attenzione le date chiave (entrata in vigore della norma, data della dichiarazione di contumacia, data del dispositivo di primo grado e data di deposito) per stabilire quale regime procedurale sia applicabile e se siano stati rispettati i termini per l'impugnazione.
  • Se l'appello è tardivo per causa 'genetica' (difetto di temporaneità intrinseco all'atto) esso è inammissibile e tale inammissibilità può essere rilevata anche in sede di Cassazione, con conseguente irrevocabilità della sentenza di primo grado.
  • La notifica dell'estratto della sentenza contumaciale insieme all'avviso di deposito è un adempimento che può incidere sui termini e sull'efficacia dell'impugnazione: la sua mancata applicazione deve essere valutata alla luce dei presupposti temporali previsti dalla normativa transitoria.
  • Nei casi di dubbi procedurali relativi all'applicabilità di norme transitorie, è necessario esaminare non solo il contenuto della norma, ma le circostanze fattuali (es. quando è stata dichiarata la contumacia e quando è stato emesso il dispositivo) per determinare la tempestività e l'ammissibilità degli atti di impugnazione.

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