Cassazione Penale, Sentenza n. 38194/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, in parziale riforma del provvedimento del G.I.P., aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con il divieto di dimora nella regione Friuli-Venezia Giulia. Il Procuratore deduceva (i) errata applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998 perché il riesame avrebbe fondato la deroga alla custodia su elementi attinenti alla personalità degli indagati (es. scarsa professionalità) anziché su elementi specifici relativi al fatto; (ii) contraddittorietà della motivazione nella scelta di circoscrivere il divieto di dimora alla sola regione Friuli-Venezia Giulia, nonostante il rischio di recidiva non fosse ancorato a quel territorio e i valichi di frontiera utili all'ingresso dei clandestini non fossero limitati a quella regione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trieste, sezione per il riesame, per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che: (i) l'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998 non era applicabile nel caso concreto perché la circostanza aggravante dell'utilizzo di documenti falsi (art. 12, comma 3, lett. d) era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 63/2022), pertanto le condotte vanno ricondotte alla fattispecie non aggravata del comma 1; (ii) l'errore di diritto sul richiamo al comma 4-bis non ha comunque completamente viziato il complesso motivazionale, che deve essere valutato secondo i criteri generali di proporzionalità e adeguatezza (art. 275 c.p.p.); (iii) la motivazione è invece carente sul punto cruciale della delimitazione territoriale del divieto di dimora: il Tribunale non ha fornito ragioni logiche e specifiche per cui il divieto dovesse limitarsi alla sola regione Friuli-Venezia Giulia, posto che il rischio di recidiva non era ancorato a quel territorio e i valichi confinali utili non si esauriscono in quella regione. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e il riesame rinviato per sanare le lacune motivazionali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, comma 3, lett. d)
Riferimento all'aggravante per l'utilizzo di documenti contraffatti o alterati; la Corte Costituzionale (sent. n. 63/2022) ha dichiarato parzialmente illegittima la disposizione nella parte applicabile alla fattispecie in esame, rendendo inapplicabile l'aggravante a carico degli odierni indagati
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, comma 4-bis
Prevede la presunzione di applicazione della custodia in carcere per i reati del comma 3 salvo elementi specifici che consentano misure meno afflittive. La Corte ha rilevato che tale presunzione si riferisce alla fattispecie aggravata del comma 3 e non è applicabile quando detta aggravante è decaduta
codice di procedura penale, art. 275
Criteri generali di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari: la Corte ha richiamato tali criteri per valutare il complesso motivazionale anche dopo l'accertamento dell'inapplicabilità del comma 4-bis
codice di procedura penale, art. 283, comma 1
Disciplina del divieto di dimora come misura cautelare; la Corte richiama che il divieto può estendersi a ambiti territoriali più vasti (provincia, regione) purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari
Corte Costituzionale, sentenza n. 63/2022
Dichiarazione di illegittimità parziale dell'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. 286/98 in relazione all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto, con effetti sulla configurabilità dell'aggravante contestata nel caso concreto
Corte Costituzionale, sentenza n. 331/2011
Giurisprudenza richiamata in merito alla necessità di considerare elementi specifici che, nel singolo caso concreto, possano giustificare misure alternative alla custodia; principio utilizzato dal Tribunale del riesame ma ricondotto dalla Cassazione ai parametri generali di proporzionalità
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma procedurale sulla trasmissione della requisitoria in forma scritta al giudice; citata in relazione all'invio della requisitoria del Pubblico Ministero alla Corte
Massime di principio
- Se una circostanza aggravante viene dichiarata incostituzionale, non è possibile fondare su di essa la presunzione prevista da specifiche norme che comportano misure più afflittive; occorre ricondurre la fattispecie alla normativa applicabile rimasta (es. comma 1 anziché comma 3).
- Anche se il giudice di merito commette un errore di diritto su una norma speciale, il provvedimento non viene automaticamente salvato: la Cassazione valuta se il complesso motivazionale, alla stregua dei criteri generali (art. 275 c.p.p.), sia comunque idoneo a giustificare la misura o se vi siano lacune da sanare.
- La scelta e la calibrazione della misura cautelare non custodiale (es. divieto di dimora) richiedono una motivazione specifica che colleghi logicamente l'ambito territoriale della misura alle esigenze cautelari concrete: non è sufficiente limitare il divieto a un territorio senza spiegare tale collegamento.
- Quando il pericolo di reato (es. recidiva nel traffico di migranti) non è ancorato a un territorio preciso, il divieto di dimora limitato a una sola regione può risultare illogico e va adeguatamente motivato o esteso coerentemente al rischio accertato.
- Il pubblico ministero può ottenere l'annullamento del provvedimento di riesame se dimostra che la motivazione è contraddittoria o carente su punti decisivi quali la rilevanza normativa invocata e la proporzionalità territoriale della misura.
- In casi simili è utile che il giudice del riesame individui e espliciti 'elementi specifici' concreti e riferibili al fatto (non solo alla personalità degli indagati) quando intende derogare a presunzioni legali che impongono misure più afflittive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38125/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38127/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38128/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38129/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38130/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38131/2024 del 17/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →