Cassazione Penale, Sentenza n. 9212/2022 del 17/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi: 1) vizio di motivazione per omissione della valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art.129 c.p.p.; 2) violazione di legge e mancata motivazione circa la confisca del denaro, dei monili d'oro e dei cellulari, contestando il nesso funzionale dei telefoni con il reato e la prova della provenienza illecita degli altri beni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la verifica delle cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. non è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione (richiamata giurisprudenza di legittimità). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la confisca è stata confermata ai sensi dell'art.85-bis del d.P.R. 309/1990, con adeguata motivazione sulla sproporzione tra valore dei beni confiscati e mancanza di redditi dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In sede di merito (sentenza impugnata) era stata applicata la pena di 3 anni di reclusione e €14.000,00 di multa, con confisca del denaro, dei monili d'oro e dei telefoni sequestrati.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; sul suo presupposto è stata irrogata la pena applicata in primo grado.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Prevede una fattispecie speciale di confisca allargata; la corte l'ha applicata motivando che esisteva assoluta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e la mancanza di redditi leciti dell'imputato, giustificando così la confisca anche in assenza di prova diretta della provenienza illecita.
Norma che disciplina il proscioglimento per le cause previste; la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il presunto vizio di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento ex art.129 non è deducibile con ricorso per cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Rv. 278337
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Rv. 278337
Decisione richiamata dalla Corte in base alla quale la Cassazione esclude la deducibilità, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di motivazione relativo alla verifica della sussistenza di cause legittimanti il proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Massime di principio
- In Cassazione non è normalmente ammissibile dedurre, come vizio di motivazione, la mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall'art.129 c.p.p.; tale questione va sollevata nelle sedi di merito o con i mezzi e nei termini utili.
- La confisca allargata ex art.85-bis d.P.R. 309/1990 può essere disposta anche in assenza di prova diretta della provenienza illecita quando sussista una sproporzione evidente tra patrimoni/beni e redditi leciti noti del soggetto; per contrastarla occorre dimostrare la lecita provenienza o l'assenza del nesso funzionale.
- Per contestare la confisca di specifici oggetti (es. cellulari) è necessario proporre elementi concreti che escludano il nesso funzionale con l'attività criminosa; l'assenza di tale dimostrazione rende difficile ottenere l'annullamento della misura in sede di legittimità.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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