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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6908 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento dei maggiori ricavi della società per il 1995, inizialmente determinati dalla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in complessive Lire 7.236.494.673. Da un lato, si contestava la determinazione dei prezzi di trasferimento dei beni ceduti alla consociata statunitense E. (TCE): la società sosteneva che, in presenza di più prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza, dovesse usarsi il prezzo medio. Dall'altro, l'Ufficio contestava la deduzione delle quote di ammortamento dell'impianto di trasporto interno e convogliamento, poiché era stato applicato un coefficiente del 15,5% anziché quello del 10% indicato nella tabella di riferimento. La CTR aveva applicato il metodo del confronto del prezzo, reputando comunque non congrui i prezzi dichiarati, e aveva condiviso la perizia che riteneva corretto il coefficiente di ammortamento del 15%.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha respinto come infondato il primo motivo della società: la CTR aveva già utilizzato il prezzo medio dei beni comparabili e la relativa valutazione di fatto non era sindacabile in Cassazione nei termini prospettati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo della società, relativo all'omessa motivazione, perché privo della specifica indicazione richiesta dall'art. 366-bis c.p.c. Ha dichiarato inammissibile per lo stesso difetto il ricorso incidentale dell'Agenzia sulla motivazione relativa agli ammortamenti. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma. Per la reciproca soccombenza e la peculiarità della vicenda, le spese sono state integralmente compensate. Non risultano ulteriori statuizioni pecuniarie.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 76, comma 5, e art. 9, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis

    Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che il giudice a quo, nell'applicare, ai fini della determinazione del valore normale, il metodo del confronto del prezzo, ha utilizzato, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede se non per vizio di motivazione, proprio il criterio della individuazione del prezzo medio praticato per i beni oggetto di cessione alla consociata statunitense.

    Per determinare il valore normale delle cessioni infragruppo, la CTR ha applicato il confronto con i prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza e ha individuato il prezzo medio. La Cassazione ha considerato tale individuazione un accertamento di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, detta norma (applicabile nella fattispecie ratione temporis) richiede, in ordine alle censure di vizi motivazionali, la chiara e sintetica indicazione - che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo - del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della stessa la rende inidonea a giustificare la decisione.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, la censura di vizio motivazionale deve indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso oppure spiegare perché l'insufficienza della motivazione non consente di giustificare la decisione; la sola illustrazione del motivo non basta. La mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 335

    I ricorsi, come detto in narrativa, sono già stati riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., con la sentenza n. 8813 del 2014.

    I ricorsi principale e incidentale, proposti contro la stessa sentenza, sono stati trattati congiuntamente mediante riunione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui prezzi di trasferimento, quando si contesta il valore normale, il giudice può adottare il metodo del confronto con prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza e individuare un prezzo medio; la valutazione concreta dei dati comparativi è normalmente questione di fatto e non viene rivalutata in Cassazione fuori dai limiti ammessi per i vizi di legittimità.
  • Nei ricorsi per Cassazione soggetti all'art. 366-bis c.p.c., una censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere l'indicazione specifica richiesta dalla norma; la sua omissione determina l'inammissibilità, anche per il ricorso incidentale.
  • Quando entrambe le parti risultano soccombenti sui rispettivi ricorsi e la vicenda processuale presenta peculiarità, il giudice può compensare integralmente le spese.

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