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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32032/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per l'alterazione di un certificato, qualificata ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sulla responsabilità penale per l'alterazione del documento; il secondo deduceva vizio di motivazione quanto all'insussistenza del falso grossolano. Entrambi i motivi sono stati ritenuti generici, perché rinviavano senza specificità alle doglianze formulate in appello, e assertivi quanto all'irrilevanza penale della condotta. La Corte li ha inoltre giudicati manifestamente infondati, rilevando che il certificato era stato alterato in modo da apparire originale e che la sua non genuinità era emersa soltanto dopo specifici accertamenti. Il ricorrente sosteneva anche che il documento, essendo plastificato, fosse una semplice copia e che tale caratteristica escludesse la falsità penalmente rilevante; la Corte ha escluso tale argomento richiamando il principio secondo cui la copia è penalmente rilevante quando sia formata o presentata con caratteristiche idonee a sembrare un originale e a documentare verso i terzi l'esistenza di un originale conforme. Il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la specificità dell'oggetto dell'azione. Il quarto motivo riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando, tra gli elementi dell'art. 133 c.p., i precedenti penali dell'imputato. La memoria difensiva, che ribadiva le censure sull'oggetto materiale del reato e sul trattamento sanzionatorio, non ha modificato la valutazione della Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi generici e/o manifestamente infondati. È rimasta quindi ferma la condanna pronunciata e confermata nei gradi di merito per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

    La disposizione è stata applicata, secondo la sentenza impugnata, all'alterazione del certificato ritenuta penalmente rilevante.

  • art. 482 c.p.

    falsità materiale commessa dal privato

    La norma costituisce il titolo di responsabilità contestato insieme all'art. 477 c.p.

  • art. 476 c.p.

    falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

    È richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la formazione o presentazione di una copia idonea a sembrare un originale può integrare la contraffazione penalmente rilevante, secondo la natura del documento.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La non punibilità è stata esclusa dai giudici di merito sulla base della specificità dell'oggetto dell'azione, valutata ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 133 c.p.

    criteri di valutazione della gravità del reato

    La disposizione è stata utilizzata per motivare sia l'esclusione della particolare tenuità sia il diniego delle attenuanti generiche, con particolare riferimento alla specificità dell'oggetto dell'azione e ai precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

    È stato applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La copia di un documento può integrare falsità penalmente rilevante quando sia formata o presentata con caratteristiche tali da apparire un originale e sia idonea a documentare verso i terzi l'esistenza di un originale conforme; non è decisiva, di per sé, la qualificazione materiale del documento come copia semplice o la sua plastificazione.
  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a rinviare alle doglianze formulate nell'atto di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia ricostruito il fatto con motivazione logica e conforme ai principi di diritto applicabili, dando conto dell'idoneità del documento contraffatto a sembrare autentico.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivata quando il giudice valorizzi, nell'ambito dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., la specificità dell'oggetto dell'azione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede l'esame analitico di ogni elemento prospettato, quando la decisione indichi un fattore ritenuto preponderante, quale i precedenti penali dell'imputato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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