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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 3654 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF relativo al 1997, fondato su redditi di partecipazione societaria. Ha denunciato la nullità dell'intero giudizio perché non vi avevano partecipato la società di persone e gli altri soci, considerati litisconsorti necessari. Non risultavano, infatti, questioni personali riferibili esclusivamente al singolo socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando nullo l'intero giudizio per mancata partecipazione della società e degli altri soci. Ha cassato la sentenza d'appello e travolto anche la decisione di primo grado, rinviando la causa a una diversa sezione della Commissione tributaria provinciale di Catania affinché integri il contraddittorio e decida nuovamente. Il giudice di rinvio dovrà inoltre valutare i rapporti con l'eventuale separato giudizio promosso dalla società contro l'accertamento relativo allo stesso anno. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986

    L'unitarietà dell'accertamento relativo ai redditi delle società di persone e dei soci comporta l'imputazione automatica del reddito a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.

    Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato per trasparenza ai soci. Di conseguenza, quando viene contestato l'accertamento comune, la controversia riguarda necessariamente la società e tutti i soci, non soltanto il socio che ha proposto ricorso.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    Violazione delle norme sul procedimento.

    Consente di denunciare in cassazione gli errori processuali, tra cui la mancata partecipazione dei litisconsorti necessari e la conseguente nullità del giudizio.

  • Art. 111 della Costituzione

    È stato richiamato in relazione ai principi del giusto processo e del corretto svolgimento del contraddittorio.

  • Art. 101 c.p.c.

    Tutela il principio del contraddittorio, imponendo che tutti i soggetti necessari siano posti in condizione di partecipare al processo.

  • Artt. 14 e 59 del processo tributario

    Le disposizioni sono state richiamate per fondare l'obbligo di partecipazione dei litisconsorti necessari e le conseguenze della mancata integrazione del contraddittorio.

  • Sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008

    Ha affermato che le controversie relative a redditi imputati per trasparenza a società di persone e soci richiedono, salvo questioni personali, la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci. La mancata partecipazione determina nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone imputato per trasparenza ai soci, la controversia deve normalmente coinvolgere nello stesso processo la società e tutti i soci.
  • La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio, non soltanto della decisione finale, e può essere rilevata anche d'ufficio in qualsiasi fase del procedimento.
  • Il litisconsorzio necessario può essere escluso soltanto se il socio deduce una questione strettamente personale, distinta dagli elementi comuni dell'accertamento societario.
  • In caso di nullità per mancata integrazione del contraddittorio, il giudice deve cassare le decisioni già emesse e rinviare la causa al primo giudice affinché il processo venga instaurato o proseguito con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
  • Eventuali giudizi separati promossi dalla società o da altri soci sul medesimo accertamento devono essere coordinati, perché il loro esito può incidere sulla determinazione del reddito societario e, di riflesso, su quello dei singoli soci.

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