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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19950/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta, dal testo fornito, una riforma nel merito della sentenza impugnata, che resta pertanto ferma quanto alla valutazione della recidiva e alla decisione di merito già resa in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28/06/2024. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva contestata. La censura, però, è stata ritenuta del tutto generica perché articolata in deduzioni astratte, prive di specifiche ragioni di diritto e di dati di fatto idonei a sorreggere la richiesta. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato era sufficiente, non illogica e aveva esaminato adeguatamente le deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva era oggetto di contestazione; la Corte non entra nel merito della sua sussistenza, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura per genericità e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    La genericità del motivo e l'assenza di specifiche argomentazioni di diritto e di fatto rendono il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo astratto la motivazione sulla recidiva, senza indicare specifiche ragioni di diritto e precisi dati fattuali, è inammissibile per genericità.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, coerente e non illogica, la censura di vizio motivazionale non può essere accolta se non si confronta puntualmente con gli argomenti effettivamente posti a base della decisione.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può risolversi in una mera riproposizione di formule di stile: occorre un confronto effettivo con il percorso argomentativo del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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