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Sentenza

Sentenza n. 13755/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento (prot. GSEWEB/P20230014695) emesso dal G.S.E. il giorno 9 gennaio 2023;

Giustizia amministrativa202305891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'accesso agli incentivi del Conto Termico 2.0 per la sostituzione di un impianto di climatizzazione con pompa di calore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del GSE relativo a un'istanza di incentivo per la sostituzione di una pompa di calore. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione del d.m. 16 febbraio 2016 e l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Secondo il ricorrente, le due targhe identificative rinvenute sul generatore sarebbero riferibili al medesimo prodotto e recherebbero dati coerenti; tale corrispondenza sarebbe confermata dal manuale Riello prodotto in giudizio. Ha inoltre sostenuto che il GSE fosse incorso in un mero errore materiale nell'indicazione della sigla del modello e che la documentazione richiesta fosse stata integralmente trasmessa. Il GSE ha rilevato, invece, la discordanza tra il modello dichiarato nel Portaltermico, NXHM 008, e quello risultante dalla documentazione fotografica, A2WHPR32M/008, nonché l'assenza di una certificazione del produttore idonea a chiarire il rapporto tra le due identificazioni e i relativi dati tecnici. Dai dati della targa principale il GSE ha desunto un COP inferiore al minimo normativo richiesto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego perché, nei procedimenti di erogazione di incentivi pubblici, le regole devono essere applicate in modo strettamente formale e la verifica dei requisiti è essenzialmente documentale. Il richiedente deve dimostrare, mediante documentazione affidabile e coerente, il possesso dei requisiti tecnici del modello effettivamente installato; non è possibile colmare carenze o contraddizioni con ricostruzioni tecniche ex post. Il GSE ha correttamente rilevato la presenza di due targhe identificative diverse e di dati tecnici potenzialmente incompatibili, dai quali risultava un COP inferiore al minimo richiesto. Il ricorrente non ha prodotto una certificazione del costruttore che chiarisse il rapporto tra le due sigle e dimostrasse il rispetto dei requisiti. Il manuale di installazione e uso, privo di una specifica attestazione del produttore e di elementi sufficienti a spiegare la discrasia, è stato ritenuto inidoneo. Il refuso relativo alla sigla del modello è stato qualificato come mero errore materiale, non incidente sull'intelligibilità della motivazione, che individuava comunque chiaramente la divergenza tra il modello dichiarato e quello accertato. La ricostruzione tecnica esposta dal GSE in giudizio è stata ritenuta esplicativa di ragioni già desumibili dal provvedimento e dalla documentazione procedimentale, non una motivazione postuma. Spese integralmente compensate per la peculiarità tecnica della controversia.

Norme richiamate

  • d.m. 16 febbraio 2016

    Disciplina gli incentivi del Conto Termico 2.0 e prescrive, per la sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore, requisiti tecnici minimi, tra cui un COP minimo.

  • art. 4, comma 1, lett. c), d.m. 16 febbraio 2016

    Individua gli interventi incentivabili di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, subordinandoli al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione e le ragioni sostanziali del diniego, anche in presenza di un mero refuso non incidente sull'intelligibilità dell'atto.

  • art. 14, comma 2, Linee guida approvate con delibera Aeeg EEN 9/2011

    Impone ai titolari dei progetti di conservare documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato; la nozione è aperta e consente al GSE di richiedere ulteriore documentazione tecnica quando emergano incoerenze o incongruenze.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di concessione di incentivi pubblici, il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante documentazione affidabile, coerente e riferita esattamente al bene o al modello effettivamente installato; le regole di accesso al beneficio sono applicate secondo un criterio strettamente formale, a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche e della parità concorrenziale.
  • Il soggetto che richiede un incentivo pubblico sopporta l'onere di provare il possesso dei requisiti tecnici mediante documentazione idonea e verificabile, in applicazione del principio di autoresponsabilità; in presenza di identificazioni o dati tecnici divergenti, deve fornire una certificazione del produttore o altra prova tecnica affidabile che chiarisca la discrasia.
  • Il GSE, nell'esercizio dei poteri di verifica degli incentivi, può richiedere documentazione tecnica ulteriore rispetto a quella espressamente tipizzata quando emergano incoerenze nella documentazione prodotta, poiché l'obbligo di conservare documentazione idonea costituisce una categoria aperta.
  • La presenza di targhe o certificazioni riferite a modelli diversi, con dati tecnici differenti e senza adeguata giustificazione del produttore, costituisce un'irregolarità sostanziale che legittima il diniego dell'incentivo quando impedisce di verificare con certezza il rispetto dei requisiti normativi.
  • Un refuso nell'indicazione di una sigla non determina l'illegittimità del provvedimento se la motivazione individua comunque in modo chiaro la divergenza sostanziale posta a fondamento del diniego e consente di ricostruire l'iter logico dell'amministrazione.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la documentazione tecnica mancante o contraddittoria con una propria interpretazione correttiva o con ricostruzioni tecniche ex post; spetta al richiedente produrre certificazioni corrette e conformi ai requisiti prescritti.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseImpianti da fonti rinnovabili
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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