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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26391/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in appello, ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la responsabilità per concorso in rapina, lesioni volontarie aggravate e calunnia. La difesa deduce: insufficienza e apparenza della motivazione sulla rapina, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché ritenere attendibile la persona offesa, che versava in forte alterazione psicofisica, e avrebbe male valorizzato l'assenza del rinvenimento immediato dei beni e le dichiarazioni testimoniali difensive; insussistenza della rapina perché il bene non sarebbe mai passato nella materiale disponibilità dell'imputato; vizi motivazionali sulla lesione e sul nesso teleologico, anche per la distinzione tra percosse e lesioni e per l'asserita origine della colluttazione; insussistenza del dolo di calunnia, poiché l'imputato si sarebbe ritenuto vittima di irregolarità della polizia giudiziaria nella verbalizzazione e nella lettura degli atti; censura sul trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione; mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria/perizia sulla capacità di comprendere il contenuto degli atti, alla luce di una riferita dislessia e di difficoltà neurologiche.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Preliminarmente ritiene manifestamente infondata la questione sulla memoria del Procuratore generale priva di firma digitale, poiché il relativo contenuto è stato ribadito oralmente in udienza. Nel merito reputa manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che vi era una "doppia conforme" tra primo e secondo grado e che la motivazione dei giudici di merito era logica e completa: la persona offesa era attendibile, la rapina era configurabile anche con dolo concomitante o sopravvenuto, le lesioni costituivano malattia anche se minime e l'aggravante del nesso teleologico non era assorbita nella rapina. Considera infondato anche il motivo sulla calunnia, ritenendo che le accuse rivolte agli operanti fossero oggettivamente false e sorrette da dolo, non potendo la pretesa irritualità della procedura giustificare l'incolpazione. Dichiara inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio perché non dedotto in appello e comunque generico. Reputa infine infondato il motivo sulla mancata perizia, poiché gli atti clinici non evidenziavano deficit cognitivi tali da imporre l'integrazione istruttoria. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dichiara inoltre inammissibile la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese perché non hanno partecipato alla discussione orale in pubblica udienza.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    consente la trattazione in pubblica udienza a seguito di richiesta delle parti; la Corte verifica e supera la doglianza sulla memoria del Procuratore generale perché il suo contenuto è stato poi svolto oralmente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    è il parametro invocato per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione sui capi di condanna e sul trattamento sanzionatorio.

  • artt. 61 n. 5, 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, c.p.

    norme poste a base della contestazione di concorso in rapina aggravata.

  • artt. 61 n. 2, 110, 576 n. 1, 585 e 582 c.p.

    artt. 61 n. 2, 110, 576 n. 1, 585 e 582

    norme poste a base della contestazione di concorso in lesioni volontarie aggravate dal nesso teleologico.

  • artt. 81 e 368 c.p.

    norme poste a base della contestazione di calunnia in continuazione.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come parametro di corretta valutazione della prova e della credibilità delle dichiarazioni.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione allo standard di decisione sulla responsabilità penale.

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per il contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 603 c.p.p.

    invocato per la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, ritenuta non necessaria dalla Corte.

  • art. 132 c.p.

    richiamato dalla difesa sul trattamento sanzionatorio; la Corte però nega l'esame perché la questione non era stata devoluta in appello.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dalla difesa sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione dei criteri di commisurazione della pena.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    invocato dalla difesa per censurare la motivazione sulla pena e sulla valutazione delle circostanze.

  • art. 351 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni, ma non ritenuto decisivo ai fini della calunnia.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando vi è doppia conforme di merito, la motivazione della sentenza di appello si integra con quella di primo grado e il controllo della Cassazione si concentra sulla tenuta logica complessiva del percorso argomentativo, non sulla rivalutazione del fatto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali; sono deducibili solo vizi manifesti di mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
  • La credibilità della persona offesa è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e non manifestamente contraddittoria.
  • Nel delitto di rapina l'elemento soggettivo può essere integrato anche da dolo concomitante o sopravvenuto: non è necessario che la finalità di impossessamento preesista al primo atto di violenza o minaccia.
  • Le lesioni personali sono configurabili anche quando la lesione sia di modesta entità, se integra una malattia apprezzabile; inoltre il delitto di lesioni non è assorbito nella rapina e l'aggravante del nesso teleologico può sussistere quando la violenza eccede quella necessaria per la rapina.
  • Per la calunnia è sufficiente che l'agente, con consapevolezza della falsità dell'addebito, incolpi una persona innocente di un reato; l'eventuale contestazione dell'irritualità dell'attività di polizia giudiziaria non legittima l'attribuzione di false accuse.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni non devolute con i motivi di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili prima; il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non risulta specificamente coltivato in secondo grado.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello va respinta quando dagli atti già emergano elementi sufficienti sulla capacità dell'imputato di comprendere e sottoscrivere gli atti, senza specifici indizi di compromissione cognitiva rilevante.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniCalunniaImpugnazioniProveRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiDolo eventualeNesso di causalitàOnere della prova

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