Cassazione Civile, Ordinanza n. 26225/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La proprietaria di due appartamenti in un edificio condominiale ha agito contro la società costruttrice dell'edificio, chiedendo il risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. per vizi dell'opera. La Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi, perché effettuata entro l'anno dalla scoperta mediante deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 4 marzo 2009, ma aveva dichiarato prescritta l'azione risarcitoria perché proposta solo il 20 luglio 2010, considerando il termine annuale decorso dalla denuncia e non dalla conclusione del procedimento di ATP. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 1669, secondo comma, e 2943 c.c., nonché all'art. 696 c.p.c., sostenendo che l'accertamento tecnico preventivo interrompe la prescrizione e che tale effetto permane fino alla conclusione del procedimento, coincidente con il deposito della relazione del consulente, avvenuto il 8 febbraio 2010; pertanto la domanda del 20 luglio 2010 doveva ritenersi tempestiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'accertamento tecnico preventivo rientra tra i giudizi conservativi e che la notificazione del relativo ricorso, con il decreto, interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.; tale effetto permane fino alla conclusione del procedimento, identificata nel deposito della relazione del consulente nominato. Poiché la Corte d'appello aveva erroneamente fatto decorrere il termine senza considerare la pendenza e la conclusione dell'ATP, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
secondo comma; ultimo comma
disciplina la responsabilità dell'appaltatore/costruttore per rovina e difetti gravi dell'opera; il diritto al risarcimento era stato ritenuto esercitato oltre il termine annuale dalla denuncia, ma la Corte di cassazione non ha condiviso il computo del termine fatto dalla Corte territoriale.
la notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo, con il pedissequo decreto, interrompe la prescrizione; l'effetto interruttivo si protrae fino alla conclusione del procedimento.
l'accertamento tecnico preventivo è qualificato come procedimento conservativo, rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
Massime di principio
- L'accertamento tecnico preventivo, in quanto giudizio conservativo, determina con la notificazione del ricorso e del relativo decreto l'interruzione della prescrizione.
- L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall'accertamento tecnico preventivo perdura fino alla conclusione del procedimento, che coincide con il deposito della relazione del consulente nominato.
- Nelle azioni di responsabilità ex art. 1669 c.c., il termine annuale va computato tenendo conto degli effetti interruttivi prodotti dall'ATP, senza anticiparne la cessazione alla sola data di proposizione del ricorso.
- È censurabile per violazione di legge la decisione di merito che consideri prescritto il diritto senza considerare la pendenza del procedimento di accertamento tecnico preventivo ai fini del decorso del termine.
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