Cassazione Penale, Ordinanza n. 04388/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un incidente di esecuzione in materia di applicazione della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. Il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione solo tra alcuni delitti contro il patrimonio, ritenendo invece non sussistente l'unitario disegno criminoso tra altri reati oggetto di diverse sentenze di condanna. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato, per i reati unificati, l'omogeneità della natura dei fatti, l'oggetto materiale costituito da rame e altri metalli, la collocazione temporale ravvicinata e l'inserimento del condannato in ambienti criminali e imprenditoriali; aveva invece escluso la continuazione per altri episodi per la diversità della condotta, la distanza temporale, il diverso oggetto materiale, la precedente esclusione della continuazione già in cognizione e l'assenza di indicatori di omogeneità del programma criminoso. Il ricorrente ha censurato il parziale rigetto dell'istanza sostenendo, in sostanza, che gli elementi indiziari dell'unitarietà del disegno criminoso sarebbero stati mal valutati, richiamando l'omogeneità delle violazioni, del contesto spazio-temporale, del bene giuridico protetto e delle modalità esecutive. La Corte ha ritenuto la doglianza meramente confutativa e generica, perché limitata a proporre una lettura alternativa degli indici già esaminati dal giudice dell'esecuzione, senza evidenziare reali vizi di legittimità o manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivato in modo congruo e non illogico la mancata estensione della continuazione ad alcuni dei reati indicati nell'istanza, e che il ricorrente si fosse limitato a sollecitare una diversa valutazione di merito degli stessi elementi, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso previamente unitario e programmato, non coincidente con una generica propensione a delinquere o con un programma di vita criminale indeterminato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un disegno criminoso unitario già presente almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato, non essendo sufficiente una generica attitudine a commettere reati o un programma delinquenziale di vita.
- La verifica del medesimo disegno criminoso richiede l'esame di indicatori concreti quali omogeneità dei fatti, contesto spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate; nessun indice è da solo निर्णisivo, ma la valutazione deve essere complessiva.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza della continuazione è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva nella mera riproposizione di una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice dell'esecuzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella sua determinazione, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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