Cassazione Civile, Sentenza n. 13913/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Un dipendente, con mansioni di saldatore, è deceduto dopo essere caduto da un trabattello alto circa due metri mentre installava diffusori per un impianto di climatizzazione presso lo stabilimento di un'altra società. Il legale rappresentante del datore di lavoro era stato condannato, su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per omicidio colposo e violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva parzialmente accolto la domanda delle familiari, riconoscendo il danno non patrimoniale differenziale e liquidando Euro 211.766,06 alla coniuge e Euro 219.910,91 a ciascuna delle due figlie, previa detrazione di Euro 150.000 versati dall'assicurazione; aveva escluso il danno patrimoniale differenziale e i danni tanatologico e biologico. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 334/2016 depositata il 12 marzo 2016, riformava la pronuncia e rigettava la domanda, ritenendo non provato che l'incidente fosse stato causato dallo spostamento del trabattello o dalla mancanza di presidi di sicurezza e ravvisando una ricostruzione alternativa ragionevole; considerava inoltre adeguate le misure formative e le istruzioni impartite. Le familiari hanno proposto sei motivi: (1) violazione della disciplina sui trabattelli e dei requisiti di sicurezza, sostenendo che i cunei di blocco delle ruote fossero obbligatori e che la normativa successiva fissasse standard minimi; (2) vizio motivazionale sulla necessità dei cunei e sufficienza dei freni; (3) omessa prova dell'attivazione dei freni; (4) vizio motivazionale sulla traslazione del trabattello e sulle modalità della caduta; (5) violazione degli obblighi di formazione e addestramento, nonché contestazioni sulla valutazione della testimonianza; (6) violazione degli artt. 2087, 2697 e 1218 c.c. in relazione alla responsabilità datoriale, al rischio elettivo, alla prova liberatoria e alla rilevanza della sentenza penale di applicazione della pena. Il ricorso contestava, in particolare, che la sentenza penale fosse stata ridotta a mero argomento ad adiuvandum, nonostante il suo valore probatorio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il sesto motivo nella parte relativa alla valutazione della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Ha ribadito che tale sentenza è un elemento di prova utilizzabile nel giudizio civile e che, se il giudice intende disconoscerne l'efficacia probatoria, deve spiegare perché l'imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente e perché il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione. La Corte d'appello, avendo degradato la sentenza penale a mero argomento ad adiuvandum, non si è attenuta a tale principio. Gli altri cinque motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché le relative questioni dipendono dal nuovo esame della prova e della ricostruzione dell'incidente. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità.
La sentenza penale che applica la pena su richiesta non fa stato nel giudizio civile, ma costituisce un elemento di prova utilizzabile dal giudice. Per disconoscerne la forza probatoria, il giudice civile deve motivare specificamente perché l'imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente e perché tale ammissione sarebbe stata accolta dal giudice penale.
nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l’assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione.
Per le misure di sicurezza nominate, la prova liberatoria datoriale consiste nel negare i fatti costitutivi dell'omissione provati dal lavoratore. Per le misure innominate ricavabili dall'art. 2087 c.c., il datore deve invece dimostrare di avere adottato le condotte specifiche suggerite dalle conoscenze tecniche e sperimentali e dalla diligenza esigibile.
E’ principio reiteratamente affermato che la prova suddetta faccia carico al lavoratore e che l’onere probatorio sullo stesso gravante non si estenda anche alla colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.
Il lavoratore, o i suoi eredi, deve provare l'inadempimento datoriale e il nesso causale materiale tra questo e il danno, ma non anche la colpa del datore, assistita dalla presunzione prevista dall'art. 1218 c.c.
la prova suddetta faccia carico al lavoratore e che l’onere probatorio sullo stesso gravante non si estenda anche alla colpa del datore di lavoro
Nel giudizio per danni da infortunio sul lavoro, grava sul lavoratore o sui suoi eredi la prova del fatto costituente inadempimento e del nesso causale materiale con il danno; non grava su di loro la prova della colpa datoriale.
Massime di principio
- Nel giudizio civile per danni da infortunio sul lavoro, il lavoratore o i suoi eredi devono provare il fatto costituente inadempimento e il nesso causale materiale tra l'inadempimento e il danno; non devono invece provare la colpa del datore, operando la presunzione di cui all'art. 1218 c.c.
- Se la violazione riguarda misure di sicurezza nominate, espressamente stabilite da legge o altra fonte vincolante, la prova liberatoria del datore consiste nella negazione dei fatti costitutivi dell'omissione provati dal lavoratore. Se le misure sono innominate e ricavabili dall'art. 2087 c.c., il datore deve provare l'adozione delle condotte specifiche suggerite dalle conoscenze tecniche e sperimentali e dalla diligenza esigibile.
- La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur non avendo efficacia di giudicato nel giudizio civile, costituisce un elemento di prova utilizzabile dal giudice civile. Se intende disconoscerne l'efficacia probatoria, il giudice deve spiegare perché l'imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente e perché il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13919/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13912/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13915/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13914/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13918/2020 del 06/07/2020
- Sentenza lavoro · 7 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14086/2020 del 07/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →