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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13914/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, inviato dalla datrice di lavoro a svolgere attività di manutenzione e pulizia di macchinari nello stabilimento interessato da lavori di ristrutturazione, cadde attraverso un’apertura tra due piani, coperta con un pannello non stabilmente assicurato. La zona non era interdetta né segnalata; il lavoratore riportò gravi lesioni. Il Tribunale di Trieste condannò la società a pagare € 104.670,17 per danno differenziale non patrimoniale e € 1.007,89 per spese mediche, respingendo le domande per lucro cessante e per le spese di costituzione di parte civile. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 3 marzo 2016, confermò la responsabilità datoriale e, accogliendo in parte l’appello del lavoratore, riconobbe ulteriori € 44.633,00 per danno biologico permanente, oltre rivalutazione e interessi, includendo nel danno biologico complessivo anche il disturbo dell’adattamento; dichiarò invece parzialmente inammissibile l’appello incidentale della società e respinse la richiesta di rimborso delle spese di costituzione di parte civile. La società propose ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò violazione dell’art. 2087 c.c., sostenendo che l’infortunio fosse imputabile alla società terza incaricata di rimuovere i macchinari, che avrebbe rimosso i fili che assicuravano il pannello; dedusse inoltre che i lavoratori erano stati informati dei rischi, che i pannelli erano idonei, che il lavoratore aveva agito imprudentemente e che l’attività assegnatagli era coerente con la sua qualifica. Con il secondo motivo denunciò l’erroneo o omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c., contestando l’ammissibilità e le conclusioni della consulenza medico-legale svolta in appello, in particolare il riconoscimento e la quantificazione al 7% del danno psichico, anche in relazione alla dipendenza etilica del lavoratore. In via preliminare, il lavoratore eccepì l’improcedibilità del ricorso e il difetto di legittimazione processuale della società, ammessa a concordato preventivo, per mancanza di autorizzazione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l’eccezione d’improcedibilità relativa al mancato deposito della relata di notifica, poiché la relata risultava comunque nella disponibilità del giudice; quanto alla dedotta mancanza di autorizzazione della società in concordato, ha ritenuto che l’impossibilità di qualificare il ricorso come atto urgente di straordinaria amministrazione esimesse dall’esaminare la ritualità della produzione del decreto del giudice fallimentare. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur richiamando principi astrattamente corretti, sollecitava una diversa valutazione delle prove e dei fatti, senza individuare un effettivo errore nell’interpretazione della norma. La Corte ha inoltre rilevato che l’appalto alla società terza non comprendeva l’incarico di mettere in sicurezza i locali e che non risultavano divieti o delimitazioni che impedissero al lavoratore di passare sui pannelli. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: non riportava le critiche formulate nell’atto di appello e opponeva alla consulenza di secondo grado valutazioni diverse, senza documentare una deviazione dai canoni fondamentali della scienza medico-legale; le contestazioni sulla quantificazione del danno psichico erano inoltre generiche. La società è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

    La censura di violazione dell’art. 2087 c.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove; occorre denunciare un errore nell’interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    E’ pertanto inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale sia proposta una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia indicazione di un preciso “error in iudicando.

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa delle prove e dei fatti senza indicare un preciso errore di giudizio nell’applicazione della norma.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio

    La mancata produzione con il ricorso della relata di notifica della sentenza non comporta improcedibilità quando la relata sia comunque disponibile al giudice, perché prodotta dal controricorrente o acquisita attraverso il fascicolo d’ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice di secondo grado non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente d’ufficio di primo grado, poichè tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali.

    La disposizione è richiamata nel motivo, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione sul riparto dell’onere della prova; la decisione si fonda sull’inammissibilità delle contestazioni che chiedono una nuova valutazione delle risultanze medico-legali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

    In caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea individuazione o interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma; non consente di sottoporre alla Cassazione una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio resa in appello non sono censurabili in cassazione mediante la semplice contrapposizione alle valutazioni del consulente nominato in primo grado. Per contestarle occorre formulare censure specifiche, idonee a documentare una deviazione dai canoni fondamentali della disciplina tecnico-scientifica rilevante; il mero dissenso diagnostico non è sufficiente.
  • La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata insieme al ricorso non determina improcedibilità se la relata è comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla controparte o acquisita tramite il fascicolo d’ufficio.
  • Nel caso concreto, l’affidamento a un’impresa terza di lavori di rimozione, smontaggio e trasporto di macchinari non comportava anche l’affidamento dell’incarico di mettere in sicurezza i locali, in mancanza di una specifica assegnazione di tale compito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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