Cassazione Penale, Ordinanza n. 33342/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata e gli aveva concesso il beneficio della non menzione. Con un unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza è stata ritenuta una mera riproposizione di quanto già dedotto in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il tasso alcolemico rilevato, le modalità della guida, il contesto notturno e i danni riportati dai veicoli coinvolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse solo apparente e non specifico, perché si limitava a reiterare le censure già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata considerata congrua e logica nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies d.lgs. n. 285 del 1993
Norma incriminatrice applicata al fatto di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave; la sentenza di merito è stata solo parzialmente riformata sul trattamento sanzionatorio.
Riferito alla concessione del beneficio della non menzione della condanna.
art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norma richiamata come base formale del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte ribadisce il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo non tenue il fatto per la gravità del pericolo creato e le concrete modalità della condotta.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello e motivatamente respinte, senza una critica specifica e argomentata alle ragioni della decisione impugnata.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la concreta offensività della condotta risulti apprezzabile in base a elementi quali l'entità del tasso alcolemico, le modalità pericolose della guida, il contesto di tempo e luogo e le conseguenze dannose prodotte.
- La deduzione del vizio motivazionale in cassazione non è sufficiente se non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia esposto una giustificazione coerente, esaustiva e logicamente congrua del diniego della causa di non punibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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