Cassazione Civile, Ordinanza n. 21874/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex addetto ai passaggi a livello, dipendente di una gestione ferroviaria pubblica, che chiedeva il rimborso delle spese di trasporto/carburante sostenute per trasferte svolte negli anni 1996-1998. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che il rimborso non fosse previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, che contemplava solo l'indennità di trasferta; ha inoltre escluso la sussistenza di un uso aziendale idoneo a fondare il diritto e ha rilevato che le spese erano state contestate dall'Amministrazione senza adeguata prova contraria del lavoratore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato omessa valutazione di fatti costitutivi non contestati e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la pretesa non derivasse dal CCNL ma da un atto spontaneo e unilaterale dell'azienda che avrebbe riconosciuto il rimborso benzina anche agli operai comandati in trasferta; dall'altro omesso esame di un fatto decisivo, violazione degli artt. 24 Cost., 115 e 346 c.p.c. e nullità della sentenza, censurando la mancata ammissione e valutazione dei mezzi istruttori offerti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi processuali, mirassero in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze di merito, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha rilevato che la Corte territoriale aveva già esaminato l'interpretazione del CCNL, escludendo il diritto al rimborso oltre l'indennità di trasferta, e aveva inoltre escluso sia il fondamento del diritto in un preteso uso aziendale, sia la prova degli esborsi per carburante. Quanto alla non contestazione, la Cassazione ha ribadito che spetta al giudice di merito apprezzarne l'esistenza e il valore. Le spese non sono state liquidate per la mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione della non contestazione e la valutazione dei fatti allegati rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito; non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del fatto.
La censura non può essere utilizzata per ottenere una diversa lettura delle prove quando il giudice di merito ha già esaminato il materiale istruttorio.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente prospettato come violazione di legge, ma in realtà tendeva a una rivalutazione del fatto, quindi è stato dichiarato inammissibile.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza non era idonea a superare il divieto di rivalutazione del merito.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non era configurabile, perché la censura investiva in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente per lamentare la mancata ammissione dei mezzi istruttori, ma senza portare all'accoglimento del ricorso.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini dell'esito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di ricorso integralmente respinto o inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, se la censura investe in realtà l'apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte e la relativa efficacia probatoria sono oggetto di valutazione rimessa al giudice del merito; in cassazione può essere denunciato solo un errore di diritto effettivo, non una diversa lettura degli atti.
- Quando la decisione di merito si fonda su una doppia ratio decidendi autonoma, il ricorso è inammissibile se le censure non colpiscono in modo specifico e decisivo entrambe le rationes.
- L'uso aziendale, per essere fonte di un trattamento economico di maggior favore, richiede una reiterazione costante e generalizzata della condotta del datore di lavoro; la sua esistenza non può essere affermata in base a episodi isolati o non provati.
- Se il giudice di merito ha escluso sia il titolo costitutivo del diritto sia la prova degli esborsi o del fatto costitutivo, la censura di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione istruttoria.
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