Cassazione Civile, Sentenza n. 32123/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione al suo rapporto di lavoro del CCNL "Trasporto merci e logistica" (TML) invece del CCNL delle cooperative alimentari, chiedendo il riconoscimento di una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. in base al contratto collettivo maggiormente affine/parametrico; denunciava inoltre nullità di clausole di verbali aziendali e di conciliazione, contestava il calcolo dei ratei degli istituti differiti, la decorrenza della prescrizione dei crediti del socio lavoratore e la riduzione unilaterale dell'orario (168 ore), chiedendo il pagamento delle differenze retributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondati i motivi che denunciavano errore nella qualificazione dell'attività (logistica vs attività di trasformazione alimentare), l'omessa comparazione tra i trattamenti retributivi minimi dei due CCNL e l'erroneo riparto degli oneri probatori rispetto all'adeguatezza ex art. 36 Cost.; ha altresì ritenuto fondate le censure sulla decorrenza della prescrizione per i soci lavoratori dopo le modifiche normative (legge n. 92/2012). Ha invece respinto il primo motivo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in parte e rinviata alla Corte d'appello di Venezia affinché proceda a: (i) individuare correttamente la categoria merceologica/contrattuale dell'attività svolta e verificare se rientri nel CCNL cooperative alimentari; (ii) comparare i minimi retributivi dei CCNL coinvolti per accertare la conformità della retribuzione all'art. 36 Cost.; (iii) riesaminare la prescrizione dei crediti dei soci lavoratori secondo il principio stabilito dopo la legge n. 92/2012. L'effetto pratico è il rinvio per nuovo esame e nuova valutazione delle differenze retributive e della prescrizione.
Norme richiamate
Costituzione, art. 36
Principio relativo al salario minimo costituzionale: la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e garantire un'esistenza libera e dignitosa; il giudice verifica d'ufficio la conformità della retribuzione a tale parametro e può adeguarla parametricamente anche facendo riferimento a CCNL di settore
Legge n. 142/2001, art. 3, comma 1
Per i soci lavoratori di cooperative la legge impone un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine; tale norma funge da parametro vincolante di commisurazione della retribuzione
Codice civile, art. 2070 (1° comma)
Stabilisce che l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del CCNL, si determina in relazione all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore; ma la Corte ricorda che questa regola non prevale sull'autonomia privata rispetto ai contratti collettivi di diritto comune (vincolano solo aderenti)
Riferimento rispetto all'inquadramento e mutamento delle mansioni: le clausole aziendali non possono realizzare un mero sotto-inquadramento rispetto alla disciplina legale e contrattuale
Codice civile, artt. 2948 n.4 e 2935
Norme sulla prescrizione: alla luce delle modifiche intervenute con la legge n. 92/2012, per i soci lavoratori di cooperative il termine di prescrizione dei diritti non prescritti all'entrata in vigore della riforma decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro
Ha modificato il regime delle tutele e inciso sulla nozione di stabilità del rapporto; conseguenza giurisprudenziale: decorrenza della prescrizione dei crediti dei lavoratori (inclusi i soci di cooperative) dalla cessazione del rapporto per i diritti non prescritti alla data dell'entrata in vigore della legge
CCNL Trasporto merci e logistica (TML)
Contratto applicato dalla datrice di lavoro; vincolante per gli aderenti; può però risultare 'innaturale' rispetto all'attività effettivamente svolta e, in caso di incongruenza rispetto all'attività, i suoi minimi possono essere confrontati con quelli di altro CCNL per verificare l'adeguatezza ex art. 36 Cost.
CCNL Cooperative alimentari
Contratto collettivo meritevole di essere usato come parametro quando l'attività del lavoratore (es. sgusciatura uova, lavorazioni alimentari) rientra nella categoria merceologica delle cooperative alimentari; serve a parametrizzare la retribuzione minima per i soci impiegati in attività analoghe
Decreto-legge n. 138/2011, art. 8 (verbali di accordo di prossimità)
Norma che disciplina gli accordi aziendali di prossimità: le clausole derogatorie devono comunque rispettare i limiti di inderogabilità e non possono consentire sotto-inquadramenti che ledano diritti retributivi garantiti dalla legge o da CCNL inderogabili
Codice di procedura civile, art. 411 (verbale di conciliazione)
Il verbale di conciliazione deve avere causa valida e assistenza sindacale effettiva per non essere viziato; il mancato riconoscimento di contropartita e la mancanza di assistenza possono rendere nullo il verbale
Massime di principio
- Se il datore di lavoro applica un CCNL 'diverso' rispetto all'attività effettivamente svolta (contratto 'innaturale'), il lavoratore può chiedere l'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; il giudice deve verificare d'ufficio la conformità della retribuzione al parametro costituzionale.
- In caso di appalto, il giudice deve individuare la categoria merceologica/contrattuale effettiva dell'attività svolta dal lavoratore e, se pertinente, comparare i minimi retributivi del CCNL applicato dal prestatore con quelli del CCNL della committente o del settore maggiormente affine per stabilire la 'retribuzione adeguata'.
- Sui profili probatori: il lavoratore deve provare la quantità e la qualità della prestazione svolta (mansioni, orario, documenti); il datore di lavoro deve dimostrare l'ammontare delle retribuzioni corrisposte. Resta onere del giudice accertare la conformità al principio costituzionale.
- Per i soci lavoratori di cooperative l'art. 3 L. 142/2001 fornisce un parametro vincolante di minimo retributivo: il CCNL del settore o della categoria affine può essere usato come riferimento per verificare l'adeguatezza della retribuzione.
- Dopo la legge n. 92/2012 la prescrizione dei crediti dei soci lavoratori non ancora prescritti alla data della riforma decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro: dunque va valutata la decorrenza della prescrizione secondo il nuovo regime.
- I verbali aziendali o di conciliazione che comportano rinunce al pregresso senza contropartita reale o senza effettiva assistenza sindacale possono essere nulli e non ostano al riconoscimento dei crediti retributivi.
- Il giudice, anche in assenza di specifico richiamo all'art. 36 Cost. da parte del lavoratore, può e deve esaminare d'ufficio la questione della retribuzione minima costituzionale quando il lavoratore deduca una pretesa basata su un CCNL.
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