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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32123/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione al suo rapporto di lavoro del CCNL "Trasporto merci e logistica" (TML) invece del CCNL delle cooperative alimentari, chiedendo il riconoscimento di una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. in base al contratto collettivo maggiormente affine/parametrico; denunciava inoltre nullità di clausole di verbali aziendali e di conciliazione, contestava il calcolo dei ratei degli istituti differiti, la decorrenza della prescrizione dei crediti del socio lavoratore e la riduzione unilaterale dell'orario (168 ore), chiedendo il pagamento delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondati i motivi che denunciavano errore nella qualificazione dell'attività (logistica vs attività di trasformazione alimentare), l'omessa comparazione tra i trattamenti retributivi minimi dei due CCNL e l'erroneo riparto degli oneri probatori rispetto all'adeguatezza ex art. 36 Cost.; ha altresì ritenuto fondate le censure sulla decorrenza della prescrizione per i soci lavoratori dopo le modifiche normative (legge n. 92/2012). Ha invece respinto il primo motivo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in parte e rinviata alla Corte d'appello di Venezia affinché proceda a: (i) individuare correttamente la categoria merceologica/contrattuale dell'attività svolta e verificare se rientri nel CCNL cooperative alimentari; (ii) comparare i minimi retributivi dei CCNL coinvolti per accertare la conformità della retribuzione all'art. 36 Cost.; (iii) riesaminare la prescrizione dei crediti dei soci lavoratori secondo il principio stabilito dopo la legge n. 92/2012. L'effetto pratico è il rinvio per nuovo esame e nuova valutazione delle differenze retributive e della prescrizione.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 36

    Principio relativo al salario minimo costituzionale: la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e garantire un'esistenza libera e dignitosa; il giudice verifica d'ufficio la conformità della retribuzione a tale parametro e può adeguarla parametricamente anche facendo riferimento a CCNL di settore

  • Legge n. 142/2001, art. 3, comma 1

    Per i soci lavoratori di cooperative la legge impone un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine; tale norma funge da parametro vincolante di commisurazione della retribuzione

  • Codice civile, art. 2070 (1° comma)

    Stabilisce che l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del CCNL, si determina in relazione all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore; ma la Corte ricorda che questa regola non prevale sull'autonomia privata rispetto ai contratti collettivi di diritto comune (vincolano solo aderenti)

  • Codice civile, art. 2103

    Riferimento rispetto all'inquadramento e mutamento delle mansioni: le clausole aziendali non possono realizzare un mero sotto-inquadramento rispetto alla disciplina legale e contrattuale

  • Codice civile, artt. 2948 n.4 e 2935

    Norme sulla prescrizione: alla luce delle modifiche intervenute con la legge n. 92/2012, per i soci lavoratori di cooperative il termine di prescrizione dei diritti non prescritti all'entrata in vigore della riforma decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

  • Legge n. 92/2012

    Ha modificato il regime delle tutele e inciso sulla nozione di stabilità del rapporto; conseguenza giurisprudenziale: decorrenza della prescrizione dei crediti dei lavoratori (inclusi i soci di cooperative) dalla cessazione del rapporto per i diritti non prescritti alla data dell'entrata in vigore della legge

  • CCNL Trasporto merci e logistica (TML)

    Contratto applicato dalla datrice di lavoro; vincolante per gli aderenti; può però risultare 'innaturale' rispetto all'attività effettivamente svolta e, in caso di incongruenza rispetto all'attività, i suoi minimi possono essere confrontati con quelli di altro CCNL per verificare l'adeguatezza ex art. 36 Cost.

  • CCNL Cooperative alimentari

    Contratto collettivo meritevole di essere usato come parametro quando l'attività del lavoratore (es. sgusciatura uova, lavorazioni alimentari) rientra nella categoria merceologica delle cooperative alimentari; serve a parametrizzare la retribuzione minima per i soci impiegati in attività analoghe

  • Decreto-legge n. 138/2011, art. 8 (verbali di accordo di prossimità)

    Norma che disciplina gli accordi aziendali di prossimità: le clausole derogatorie devono comunque rispettare i limiti di inderogabilità e non possono consentire sotto-inquadramenti che ledano diritti retributivi garantiti dalla legge o da CCNL inderogabili

  • Codice di procedura civile, art. 411 (verbale di conciliazione)

    Il verbale di conciliazione deve avere causa valida e assistenza sindacale effettiva per non essere viziato; il mancato riconoscimento di contropartita e la mancanza di assistenza possono rendere nullo il verbale

Massime di principio

  • Se il datore di lavoro applica un CCNL 'diverso' rispetto all'attività effettivamente svolta (contratto 'innaturale'), il lavoratore può chiedere l'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; il giudice deve verificare d'ufficio la conformità della retribuzione al parametro costituzionale.
  • In caso di appalto, il giudice deve individuare la categoria merceologica/contrattuale effettiva dell'attività svolta dal lavoratore e, se pertinente, comparare i minimi retributivi del CCNL applicato dal prestatore con quelli del CCNL della committente o del settore maggiormente affine per stabilire la 'retribuzione adeguata'.
  • Sui profili probatori: il lavoratore deve provare la quantità e la qualità della prestazione svolta (mansioni, orario, documenti); il datore di lavoro deve dimostrare l'ammontare delle retribuzioni corrisposte. Resta onere del giudice accertare la conformità al principio costituzionale.
  • Per i soci lavoratori di cooperative l'art. 3 L. 142/2001 fornisce un parametro vincolante di minimo retributivo: il CCNL del settore o della categoria affine può essere usato come riferimento per verificare l'adeguatezza della retribuzione.
  • Dopo la legge n. 92/2012 la prescrizione dei crediti dei soci lavoratori non ancora prescritti alla data della riforma decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro: dunque va valutata la decorrenza della prescrizione secondo il nuovo regime.
  • I verbali aziendali o di conciliazione che comportano rinunce al pregresso senza contropartita reale o senza effettiva assistenza sindacale possono essere nulli e non ostano al riconoscimento dei crediti retributivi.
  • Il giudice, anche in assenza di specifico richiamo all'art. 36 Cost. da parte del lavoratore, può e deve esaminare d'ufficio la questione della retribuzione minima costituzionale quando il lavoratore deduca una pretesa basata su un CCNL.

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