Cassazione Civile, Sentenza n. 32506/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto ad Alberto Denni la ricostituzione della pensione VO con ricalcolo dell'indennità di mobilità applicando la cosiddetta "neutralizzazione" della retribuzione prevista dall'art.3 comma 4-bis (e 4-ter) della legge n.223/1991 e dall'art.8 della legge n.155/1981. L'INPS censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.7 comma 9 della legge n.223/1991, dell'art.8 della legge n.155/1981, dell'art.4 comma 16 del d.l. n.463/1983 convertito dalla legge n.638/1983 e dell'art.3 del d.lgs. n.503/1992, sostenendo che la neutralizzazione non era applicabile al caso concreto e che la retribuzione pensionabile doveva essere determinata secondo la disciplina generale (art.3 d.lgs.503/1992 e art.7 comma 9 legge 223/1991) utilizzando la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato preliminarmente l'eccezione degli eredi relativa alla nullità della notificazione del ricorso (notifica via PEC al procuratore costituito dopo la morte del de cuius ritenuta valida in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite). Sul merito ha accolto il ricorso dell'INPS ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'applicare la neutralizzazione prevista dall'art.3 comma 4-bis e 4-ter della legge n.223/1991 al di fuori dei casi espressamente previsti (personale soggetto al r.d. 148/1931 o personale di aziende di trasporto pubblico). Ha affermato che, non sussistendo i presupposti per la disciplina speciale, si deve applicare la disciplina generale (art.3 d.lgs.503/1992, art.7 comma 9 legge 223/1991, art.8 legge 155/1981) secondo la giurisprudenza dominante che richiede di prendere a base la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale ai fini della contribuzione figurativa per mobilità. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio, con regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
legge n.223/1991
art.3 comma 4-bis: Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.
La Corte ha precisato che la neutralizzazione temporale della retribuzione prevista dal comma 4-bis trova applicazione solo per i soggetti espressamente richiamati (personale disciplinato dal r.d. 148/1931 e casi analoghi), e non può essere estesa ad altre fattispecie.
legge n.223/1991
Considerata parte della disciplina generale applicabile alla determinazione della retribuzione pensionabile per i casi non rientranti nella neutralizzazione speciale; la Corte afferma che, in assenza dei presupposti speciali, va applicata la disciplina generale contenuta anche nell'art.7 comma 9.
legge n.223/1991
Disposizione analoga al 4-bis ma riferita a specifiche categorie (aziende di trasporto pubblico); la Corte ha osservato che non ricorrevano le condizioni soggettive per la sua applicazione al caso Denni.
legge n.155/1981
La Corte ha richiamato l'art.8 quale parte del quadro normativo da interpretare congiuntamente all'art.3 d.lgs.503/1992 e all'art.7 comma 9 della legge 223/1991, precisando che la determinazione della retribuzione figurativa per mobilità deve utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale.
d.lgs. n.503/1992
Costituisce la disciplina generale per la determinazione della retribuzione pensionabile; la Corte ha stabilito che, ove non operino norme speciali, si applica questo articolo per calcolare la retribuzione rilevante ai fini pensionistici.
d.l. n.463/1983 convertito dalla legge n.638/1983
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme ritenute erroneamente applicate dalla corte territoriale; la Corte di legittimità ha ritenuto prevalente l'interpretazione secondo cui le norme speciali richiedono presupposti soggettivi espressi per la neutralizzazione.
Cass. Sezioni Unite 04/07/2014 n.15295
La Corte ha seguito l'orientamento delle Sezioni Unite sulla validità della notificazione al procuratore costituito anche dopo la morte della parte, riconoscendo l'ultrattività del mandato e la legittimità della notifica dell'impugnazione presso il difensore.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso presso il procuratore costituito resta valida anche se la parte è deceduta successivamente; l'eccezione di nullità per mancata notifica agli eredi è, di norma, infondata quando il procuratore era regolarmente costituito e munito di procura valida.
- La "neutralizzazione" della retribuzione percepita durante il periodo di mobilità ai fini del calcolo della pensione è una misura speciale che si applica solo ai casi espressamente previsti dalla legge (es. personale disciplinato dal r.d. 148/1931 o personale di aziende di trasporto pubblico) e non può essere estesa per analogia a situazioni diverse.
- In assenza dei presupposti per l'applicazione di discipline speciali, la retribuzione pensionabile si determina secondo la disciplina generale (art.3 d.lgs.503/1992 unitamente ad art.7 comma 9 legge 223/1991 e art.8 legge 155/1981).
- Ai fini della contribuzione figurativa per periodi di mobilità, il valore della retribuzione da prendere a base è la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (cioè la retribuzione utilizzata per determinare l'importo dell'indennità di mobilità), ovvero la retribuzione che il lavoratore percepiva o avrebbe percepito nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto.
- La contribuzione acquisita dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo non può diminuire la misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata; pertanto la neutralizzazione non può operare per penalizzare il diritto pensionistico quando i contributi successivi hanno inciso sul perfezionamento del diritto.
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